Il ricorrente condannato per guida in stato di ebbrezza lamenta l’assenza di una prova circa la revisione dell’etilometro. I giudici confermano la condanna in quanto non esiste una norma positiva che imponga la revisione periodica dell’etilometro e l’onere della prova circa il malfunzionamento dell’apparecchio spetta al ricorrente. Cassazione penale sez. 10 luglio 2015, n. 29803
Estratto L’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando…
L’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio. Cassazione penale sez. IV 15 luglio 2015, n. 30495
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 11 febbraio 2015, ha confermato la pronuncia emessa il 4 marzo 2014 dal Tribunale di Termini Imerese, che aveva dichiarato omissis colpevole del…
Le forze armate alleate possono bere!
Pare proprio così dalla lettura della circolare (dovuta) con la quale il Ministero dell’Interno (parere del 6 luglio 2015) risponde ad un quesito relativo all’applicabilità dell’articolo 186-bis del c…
Il Prefetto di Avellino, con circolare del 27/7/2015, prot. n. 231, ha ritirato il provvedimento (circolare, prot. n. 230/2015), che disponeva di non ritirare più le patenti in caso di guida in stato di ebbrezza media.
Vedi il testo della circolare prot. n. 231/2015 Vedi il testo della circolare prot. n. 230/2015