Mentre le prefetture seguono le indicazioni del Ministero dell’interno, annullando i verbali e determinando un danno alle amministrazioni, il giudice di pace segue il diritto vivente e conferma che la proposizione del ricorso non esonera dall’obbligo di comunicare i dati del conducente, considerando anche che la Polizia Municipale di Prato indica chiaramente nel verbale tale principio enunciato dalla Cassazione.
Vedi il testo della Sentenza Si veda anche G. Carmagnini (www.vigilaresullastrada.it 19/4/2013) – Sospensione dei termini della comunicazione dei dati del conducente in caso di ricors…
Contenzioso stradale: prova fotografica ed onere della prova degli accertamenti da remoto. Considerazioni a margine di Giudice di Pace Salerno 13/4/2015 (S. Maini)
Parliamo di un ricorso contro un verbale per eccesso di velocità rilevato tramite il cd. “tutor”, e perciò accertato da remoto: l’Ufficio, pur avendo ricevuto ritualmente notificazione del ricorso e …
FIRMA DEL VERBALE: non necessaria se redatto con sistemi meccanografici.
Una donna si oppone ad un verbale della polizia municipale, elevato per l’accesso in zona a traffico limitato senza autorizzazione. Il Tribunale respinge l’opposizione osservando che l’accesso al varc…
L’invalidità dell’atto di contestazione dell’infrazione redatto solo nella lingua ufficiale dello Stato non discende automaticamente dalla mancata traduzione, ma solo in quanto sia dedotto un pregiudizio alle facoltà difensive – Corte di Cassazione Civile, 16/1/2015
Quindi è corretta la notifica della traduzione su richiesta dell’interessato, che segua alla notifica del verbale in lingua italiana avvenuta tempestivamente. Vedi il testo della Sentenza