CODICE DELLA STRADA – Caso operativo a cura di C. Lo Iacono sull’Art. 149 – Distanza di sicurezza tra i veicoli

L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura circola non tenendo, rispetto al veicolo che lo precede, una distanza di sicurezza idonea ad evitare la collisione e che il conducente del veicolo tamponato ha riportato lesioni gravi.

22 Ottobre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura circola non tenendo, rispetto al veicolo che lo precede, una distanza di sicurezza idonea ad evitare la collisione e che il conducente del veicolo tamponato ha riportato lesioni gravi.

Approfondimenti

L’articolo 149 del codice della strada disciplina la distanza di sicurezza tra veicoli, cioè lo spazio che deve intercorrere fra due veicoli che circolano nella stessa direzione di marcia. Destinatario della norma è il conducente del veicolo che segue e la finalità è quella di evitare il tamponamento del veicolo che precede e che rallenti o si fermi di fronte a qualsiasi ostacolo che anche imprevedibilmente si presenti sulla carreggiata.

Il comma 1 del citato articolo 149, che si pone come regola generale, non indica quale è la misura della distanza di sicurezza non essendo quantificabile con precisione. L’articolo 348 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada elenca, in modo meramente indicativo, alcuni dei fattori che devono essere tenuti in considerazione per valutare concretamente quanto spazio deve essere lasciato libero rispetto al veicolo che precede. Esso stabilisce che la distanza va commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, alle caratteristiche particolari della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all’entità del carico e ad ogni altra circostanza influente.

Come valore minimo di riferimento, detto articolo 348 indica genericamente lo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l’inizio della frenata. Ora, poiché la quantificazione di tale distanza dipende sostanzialmente dalla velocità del veicolo, considerando che la stessa prontezza di reazione varia da individuo ad individuo e nello stesso è suscettibile di oscillazioni per le particolari condizioni psico-fisiche del momento e che il tempo di percezione aumenta a seconda delle condizioni di visibilità, appare chiaro che nella pratica lo spazio minimo suddetto risulta quanto mai teorico.

Una distanza fissa viene invece stabilita nei commi 2 e 3 dell’articolo 149. La prescrizione del comma 2 riguarda le strade fuori dei centri abitati dove vige un divieto di sorpasso per talune categorie di veicoli; in questo caso i veicoli cui il divieto è imposto devono mantenere una distanza tra loro non inferiore a 100 metri, ad eccezione dei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia. La norma è finalizzata ad agevolare la manovra di rientro nella normale corsia di marcia di quei veicoli per i quali il sorpasso è consentito (generalmente tali divieti riguardano infatti i cosiddetti mezzi pesanti, autotreni, autoarticolati ed autosnodati). Il comma 3 stabilisce che quando sono in azione macchine sgombraneve o spartitrici, i veicoli che seguono devono non solo procedere con la massima cautela ma devono anche tenere una distanza di sicurezza da tali macchine non inferiore a 20 metri; i veicoli che procedono in senso opposto, inoltre, sono tenuti anche a fermarsi, all’occorrenza, al fine di non intralciare i lavori in atto. E’ chiaro che la norma vale solo quando le suddette macchine operatrici stanno effettivamente spalando neve o spargendo sale, non quando si trovino in normale marcia di trasferimento.

Il regime sanzionatorio dell’articolo 149 si articola in modo progressivamente più grave a seconda che dalle violazioni derivi o meno un incidente stradale ed anche in base all’entità dei danni cagionati dall’urto ai veicoli e alle persone coinvolte. Quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minore si riferisce solamente alle violazioni che non abbiano causato incidenti oppure questi abbiano avuto conseguenze minime per i veicoli o causato lesioni lievi alle persone. La sanzione pecuniaria è aumentata se dalla collisione derivi un danno grave ai veicoli tale da rendere necessaria la segnalazione al competente Ufficio Motorizzazione Civile per la revisione singola a norma del comma 7 dell’articolo 80 del codice della strada (deve trattarsi di danni alle parti essenziali del veicolo e determinanti per la sicurezza della circolazione, quali carrozzeria fortemente deformata, organi di frenatura compromessi eccetera); ne consegue anche la segnalazione all’Ufficio Territoriale del Governo e al citato Ufficio Motorizzazione Civile per la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi in caso di commissione della stessa violazione per due volte in un periodo di due anni.

La sanzione pecuniaria più alta è prevista nei casi in cui dalla collisione derivino lesioni gravi alle persone. Il presupposto fondamentale della disposizione è che le lesioni siano gravi, ossia dell’entità prevista dall’articolo 583, comma 1, del codice penale; tali sono ritenute le lesioni con almeno 40 giorni di prognosi, oltre a quelle lesioni che provochino incapacità attitudinali provvisorie o permanenti, malattie o deformazioni insanabili, perdita di arti, indebolimento di organi o di sensi eccetera. Per l’ipotesi in trattazione (trasgressore che provoca lesioni ad altre persone) l’articolo 222 del codice della strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. Pertanto, a norma dell’articolo 223, commi 1 e 2, del codice, l’agente o l’organo di polizia che ha proceduto al rilevamento dell’incidente e all’accertamento della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione della violazione, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

Qualora dall’incidente siano derivati gravi danni ai veicoli e lesioni gravi alle persone, si applicano congiuntamente le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 149 del codice della strada.

Generalmente, in caso di tamponamento, tutta la responsabilità del fatto viene attribuita al conducente che pone in essere l’omissione di cui all’articolo 149. Tuttavia la giurisprudenza, in alcune sentenze, si è anche espressa prendendo in esame il comportamento del conducente del veicolo tamponato, individuando come possibile il concorso di colpa, ad esempio in caso di cambiamento imprevedibile di direzione senza tempestiva segnalazione oppure di arresto improvviso ed immotivato del veicolo (Cassazione Penale, sezione IV, 20 marzo 1978, n. 551 e 13 marzo 1981). Numerose sono comunque le sentenze della Cassazione riguardo alla esclusione di responsabilità per colpa del conducente del veicolo tamponato, concorso non ipotizzabile nemmeno quando il veicolo venga improvvisamente bloccato.

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