Per oltre un decennio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accompagnato dal Ministero dell’interno e da quello delle attività produttive ci avevano assicurato che i dispositivi per l’accertamento della velocità, ai fini della contestazione delle violazioni dell’articolo 142 del codice della strada, non erano soggetti alla “taratura” propriamente detta, cioè quella eseguita da un centro autorizzato dal Sistema nazionale di taratura, o, almeno, secondo una lettura evoluta nel tempo, non lo erano quelli utilizzati in presenza degli agenti (1) . Alla fine, dopo varie conferme della Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale(2) ha ribaltato quello che il diritto vivente aveva sostenuto nel corso degli anni; i Giudici della Consulta hanno di fatto ritenuto illegittimo l’articolo 45, comma 6, del codice della strada nella parte in cui non dispone la verifica di taratura dei misuratori di velocità, poiché la stessa non può essere sostituita né dai controlli periodici del costruttore, né da eventuali sistemi di autodiagnosi dei dispositivi.
Dopo la presa d’atto e le prime indicazioni affidate alla Circolare del Ministero dell’interno 26/6/2015 prot.300/ A/4745/15/144/5/20/5, Il Ministero ha aggiornato la c.d. Direttiva Maroni con la la circolare del 21 luglio 2017 prot.300/A5620/17/144/5/20/3. Dal canto suo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto con il decreto n. 282 del 13 giugno 2017, pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale n. 177 del 31 luglio 2017, al quale ha fatto seguito la Circolare del Ministero dell’interno Prot. n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017.
Con il nuovo decreto, in particolare con l’allegato tecnico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell’adeguamento dell’articolo 45 del codice della strada e dell’adozione di un decreto per l’omologazione(3) dei dispositivi e dei sistemi di controllo della velocità, ha dettato le disposizioni per le verifiche di taratura e di funzionalità, approfittando dell’occasione per integrare il proprio decreto del 15 agosto 2007, sulla segnalazione delle postazioni di controllo della velocità (si veda il Capo 7 dell’allegato al decreto 282/2017), colmando alcune lacune , in particolare per quanto concerne la visibilità dei dispositivi, fino ad oggi affidata alle indicazioni contenute nelle circolari e nei pareri ministeriali.
In sostanza, tutti i decreti di approvazione dei dispositivi già in commercio per i quali non era espressamente prescritta la verifica periodica di funzionalità e di taratura sono integrati con il periodo “Il presente dispositivo/sistema, per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale”. Per le domande presentate dal 31 luglio 2017, troveranno applicazione le nuovi disposizioni tecniche dell’allegato.
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