Il diniego al dipendente, da parte della propria amministrazione, del comando presso il servizio in convenzione di polizia locale in una Unione di comuni, con relativa perdita della posizione organizzativa e attribuzione di quest’ultima ad altro dipendente in convenzione, al di fuori dei comuni in convenzione, rientra tra gli atti di gestione e come tale la competenza è del giudice ordinario. Infatti,
la convenzione di gestione del servizio di polizia locale, presso una Unione tra diversi comuni, avviene normalmente mediante comando dei dipendenti dei comuni aderenti al fine dell’espletamento del servizio associato. Tuttavia, l’eventuale conferimento di un incarico di responsabile d’ufficio di natura non dirigenziale rientra tra gli atti di micro-organizzazione e ciò a prescindere se ciò avvenga all’interno di un medesimo ente, tra enti locali associati o tra enti locali autonomi mediante convenzionamento. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza n. 515/2021 del TAR per il Piemonte che ha declinato la propria giurisdizione sull’asserita violazione delle disposizioni convenzionali per aver l’Unione convenzionato un dipendente al di fuori dei comuni aderenti.
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