Valorizzandone la portata, in relazione alla sua collocazione sistematica (tra i delitti contro la pubblica incolumità) ed al contenuto della parola “disastro” si è apprestata, attraverso la sua applicazione, tutela anche al “paesaggio” (e, dunque, all’ambiente), in quanto bene giuridicamente protetto di rango costituzionale (art. 9 Cost.).
PER APPROFONDIRE
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento