Due importanti principi ribaditi dalla Cassazione: il pagamento effettuato dopo la proposizione del ricorso non spiega effetti se non in caso di espressa rinuncia; l’organizzazione del servizio per l’accertamento delle violazioni a mezzo strumenti elettronici è insindacabile per il giudice

Cassazione sez. II Civile, 27/12/2010 n. 26153

4 Gennaio 2011
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