Altre innovazioni di rilievo
A scopo meramente divulgativo si attira poi l’attenzione sulle seguenti ulteriori modifiche al codice di procedura penale, peraltro prive di immediati riflessi operativi sulle attività di polizia locale.
a) Persona offesa. L’articolo 1, comma 26, della legge 103/2017 modifica l’articolo 335 c.p.p.con cui, senza pregiudizio del segreto investigativo, viene oggi riconosciuto alla persona offesa, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la facoltà di chiedere al pubblico ministero informazioni relative allo stato del procedimento, proseguendo nel tentativo, neanche tanto riuscito, di assimilare, in termini di conoscibilità all’esterno e trasparenza, il procedimento giudiziario con quello di produzione di atti e provvedimenti amministrativi, pur nella consapevolezza della sostanziale diversità delle situazioni giuridiche soggettive trattate.
Conseguentemente, si è inserito nella comunicazione sui diritti che deve essere data alla persona offesa ai sensi dell’articolo 90 bis c.p.p. l’avviso della «facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».
Pura apprezzabile ed auspicabile la modifica dell’articolo 335 c.p.p., essendo legata alla necessità di tutelare il segreto investigativo,lascia un’ampia discrezionalità al pubblico ministero. Alla persona offesa, in realtà, non è riconosciuto un vero e proprio diritto di accesso alle informazioni relative al procedimento, ma la sola semplice possibilità di richiedere informazioni al pubblico ministero. La dottrina in commento a questa modifica ha argutamente osservato che la richiesta di informazioni della persona offesa al PM. viene fatta “con la speranza che l’informazione le venga graziosamente concessa”.
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