Con
sentenza n. 2230 dell’ 8 gennaio 2015, il Tribunale di Pisa, in pieno accoglimento delle tesi sostenute da autorevole dottrina e dalla Polizia Municipale di Santa Croce sull’Arno, ha stabilito che costituisce illecito penale di guida senza patente la conduzione di veicoli in forza di una patente di guida straniera (rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo) conseguita in data successiva a quella di acquisizione della residenza anagrafica in Italia. La patente di guida straniera in corso di validità, ma conseguita quando il suo titolare già aveva acquisito la residenza anagrafica in Italia, consente la conduzione di veicoli nel paese di rilascio (e a ben vedere anche in tutti i restanti Stati diversi da quello di residenza), ma è da considerarsi tamquam non esset ai fini della conduzione di veicoli in Italia. Ne consegue che colui che conduce veicoli in forza di tale documento incorre nell’illecito penale di guida senza patente previsto e punito dall’articolo 116, commi 15 e 17 (13 e 18 all’epoca del caso in esame) alla stessa stregua di chi non risulta titolare di alcuna patente di guida.
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