Nel caso di impugnazione della cartella esattoriale qualificabile come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata regolata dal primo comma dell’art. 615 c.p.c. è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, e pertanto, per quanto attiene alla contestazione d’un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dall’art. 22 della L. 689/1981, norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice di pace.
Cassazione sez. VI Civile, 13/10/2011 n. 21194
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