Massima
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, recate dal D.L. n. 6/2020, il Ministero dell’Interno, con circolari del 28 febbraio, 13 marzo e 16 marzo 2020, ha riconosciuto l’indennità di ordine pubblico, di cui all’art. 10, D.P.R. n. 164/2002, in via eccezionale, “al personale delle Forze di polizia impiegato esclusivamente nei servizi operativi esterni relativi alle misure di contenimento” del contagio.
In particolare, con la circolare del 16 marzo 2020, il suddetto Ministero ha affermato che, per quanto concerne l’eventuale concorso delle polizie locali nei “servizi operativi esterni su strada”, al personale che ne fa parte e impegnato in detti servizi sarà riconosciuta unicamente ed eccezionalmente l’indennità di ordine pubblico, che è a carico dello Stato.
Per quanto concerne la possibilità che l’indennità in questione possa essere corrisposta ai titolari di p.o. all’interno dell’ente locale, la Prefettura di Milano ha affermato che “al pari delle altre indennità accessorie, l’indennità di ordine pubblico non può essere riconosciuta alle Posizioni organizzative”.
Nell’ambito del comparto unico FVG, l’art. 44, CCRL 7 dicembre 2006, prevede che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative assorbe tutte le competenze accessorie, fatte salve le fattispecie ivi indicate in via tassativa, tra cui non è compresa l’indennità di ordine pubblico.
Le indicazioni ministeriali e la disciplina del trattamento economico accessorio del titolare di p.o., di cui all’art. 44, CCRL 7 dicembre 2006, inducono al momento ad allinearsi alla posizione della Prefettura di Milano, in attesa che il Dipartimento della Funzione pubblica o il Ministero dell’Interno chiariscano l’aspetto della possibilità o meno di corrispondenre l’indennità di ordine pubblico anche ai titolari di posizione organizzativa dell’ente locale.
Parere espresso da Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica
Testo completo del parere
Il Comune pone un quesito in ordine all’indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale di polizia locale impegnato nel controllo del rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, chiedendo in particolare se detta indennità spetti anche al Comandante titolare di posizione organizzativa.
La questione posta dal Comune richiede la disamina della normativa statale in materia di indennità di ordine pubblico e delle circolari ministeriali emanate sul tema.
L’art. 10, D.P.R. n. 164/2002, prevede, in favore del personale della Polizia di Stato, l’indennità di ordine pubblico fuori sede e in sede[1]; detta indennità – afferma il Ministero dell’Interno –, in sede o fuori sede, viene corrisposta per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e contingente che facciano temere perturbamenti all’ordine pubblico[2].
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, recate dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, il Ministero dell’Interno, con circolari n. 5842 del 28 febbraio 2020, n. 7182 del 13 marzo 2020 e n. 7216 del 16 marzo 2020, recanti “Polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19). Trattamento economico per il personale delle Forze di polizia. Compenso per lavoro straordinario – Indennità di ordine pubblico”, ha riconosciuto l’indennità di ordine pubblico, in via eccezionale, al personale delle forze di polizia impiegato nelle operazioni di controllo dell’osservanza delle particolari prescrizioni imposte per il contenimento del contagio.
In particolare: con la circolare 5842/2020 cit., il Ministero ha precisato che l’indennità di ordine pubblico compete “al personale delle Forze di polizia impiegato esclusivamente nei servizi operativi esterni relativi alle misure di contenimento”; con la circolare n. 7182/2020, il suddetto Dicastero ha ribadito e sottolineato che il trattamento economico per le operazioni delle forze di polizia connesse alla situazione emergenziale in atto, per quanto qui interessa, l’indennità di ordine pubblico, è dovuto al personale “impegnato esclusivamente in servizi operativi esterni su strada di ordine e sicurezza pubblica”, nel periodo emergenziale[3].
Venendo al ruolo della polizia locale nell’assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria e al trattamento economico spettante, il Ministero dell’Interno ha affermato che, per quanto concerne l’eventuale concorso delle polizie locali nei “servizi operativi esterni su strada”, al personale che ne fa parte e impegnato in detti servizi sarà riconosciuta unicamente ed eccezionalmente l’indennità di ordine pubblico (circolare n. 7216/2020).
Successivamente, anche il legislatore ha valorizzato il personale della polizia locale nella situazione di emergenza sanitaria: la L. 22 maggio 2020, n. 35, di conversione del D.L. n. 19/2020, ha, infatti, modificato l’art. 4, c. 9, D.L. n. 19/2020, inserendo la previsione del supporto “del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza”, nell’esecuzione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19[4].
Da quanto esposto, emerge, da un lato, la previsione legislativa del supporto della polizia locale nell’esecuzione delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, e, dall’altro, il riferimento della circolare ministeriale n. 7216/2020 per quanto concerne il riconoscimento ai dipendenti della polizia municipale dell’indennità di ordine pubblico, prevista dall’art. 10, D.P.R. n. 164/2002, per il personale della polizia di Stato.
La circolare ministeriale richiamata non specifica, tuttavia, se l’indennità in parola possa essere corrisposta anche ai titolari di posizione organizzativa all’interno dell’ente locale.
In proposito, la Prefettura di Milano ha affermato che “al pari delle altre indennità accessorie, l’indennità di ordine pubblico non può essere riconosciuta alle Posizioni organizzative”[5].
E non si rinvengono, allo stato, altre posizioni espresse dalle prefetture territoriali per quanto concerne la corresponsione (o meno) al titolare di p.o. dell’indennità di ordine pubblico per il fronteggiamento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
In proposito, si evidenzia che – come ha osservato l’ARAN[6] – le indicazioni sull’indennità di ordine pubblico riconosciuta nell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria non possono che essere fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica o dal Ministero dell’Interno.
E d’altra parte non potrebbe essere altrimenti, visto che l’indennità di ordine pubblico per il concorso della polizia locale nelle operazioni di controllo del rispetto delle misure per il contenimento del contagio da COVID-19 è a carico dello Stato[7].
Pertanto, sulla questione posta dall’Ente attinente all’indennità di ordine pubblico prevista da norma statale e finanziata dallo Stato, si esprimono di seguito alcune considerazioni in via del tutto collaborativa, avuto riguardo a quanto indicato nelle circolari ministeriali richiamate e alla normativa contrattuale di comparto, di cui al CCRL 7 dicembre 2006, per quanto riguarda il trattamento economico accessorio dei titolari delle posizioni organizzative.
Per quanto concerne le circolari ministeriali[8], si è visto sopra come queste riconoscano l’indennità di ordine pubblico al personale di polizia, anche locale (circolare n. 7216/2020), “impegnato esclusivamente in servizi operativi esterni su strada di ordine e sicurezza pubblica”, nel periodo emergenziale.
La precisazione della spettanza dell’indennità di ordine pubblico al personale della polizia impegnato “esclusivamente” nei servizi su strada induce a ritenere che l’indennità in questione non possa riguardare il titolare di posizione organizzativa, al quale sono conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 TUEL, che non gli consentono di attendere in via esclusiva a detti servizi, per i quali, in via eccezionale, è stata riconosciuta l’indennità in questione.
Inoltre, nell’ambito della contrattazione collettiva di comparto, l’art. 44, CCRL 7 dicembre 2006, prevede che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, nonché tutte le indennità correlate ad incarichi o funzioni, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all’art.11 della L.R. n.14/2002[9] e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 72, DPR n. 268/87[10], che limitatamente a tal fine resta operante, all’art. 59, lett. p), del D. lgs 446/97[11], allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro.
Nelle fattispecie fatte salve dal principio di onnicomprensività del trattamento economico accessorio del titolare di p.o., indicate in via tassativa dalla norma contrattuale richiamata, non è compresa l’indennità di ordine pubblico, di cui all’art. 10, D.P.R. n. 164/2002.
Le indicazioni del Ministero dell’Interno nel senso che l’indennità di ordine pubblico spetta al personale impiegato in via esclusiva nelle operazioni su strada di contenimento del contagio e la disciplina del trattamento economico accessorio del titolare di p.o., di cui all’art. 44, CCRL 7 dicembre 2006, inducono, al momento, ad allinearsi alla posizione espressa dalla Prefettura di Milano, e dunque a ritenere che l’indennità di ordine pubblico nel contesto emergenziale da COVID-19 non possa essere corrisposta al titolare di p.o., in quanto si tratta di indennità accessoria, da ritenersi assorbita dal trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione e di risultato) previsto dalla contrattazione a favore degli incaricati di posizione organizzativa.
Un tanto nell’attesa delle indicazioni che potranno essere fornite anche per questo aspetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dal Ministero dell’Interno, che prevarranno su quanto espresso in questo parere.
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