polizia per poi diffonderle e pubblicarle su alcuni social network.
Al riguardo, cercando di inquadrare il fenomeno sotto il fascio di luce della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di affermare che1: “è legittimo fotografare o filmare i funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle FF.PP. impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, ma a patto che ciò non sia espressamente vietato dall’autorità pubblica ed a condizione che le operazioni non siano coperte da segreto istruttorio. L’uso delle immagini e delle riprese deve, quindi, sempre rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Infatti, immagini e filmati rientrano nella definizione di dato personale e sia l’acquisizione, sia la diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice della Privacy”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento