Registrazione Sanitaria nell’ambito dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Domenico Giannetta 12 Febbraio 2014
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Dal 24 novembre 2007, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”, è stata abrogata l’autorizzazione sanitaria prevista dall’articolo 2 della Legge 30/04/1962, n. 283 in ambito alimentare. L’autorizzazione sanitaria è stata sostituita, per le attività di commercio e vendita, di pubblici esercizi di somministrazione, mense, laboratori artigiani, ecc., dall’obbligo di Registrazione ai sensi del Reg. CE n. 852/2004.

 

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004. Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare all’autorità competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento posto sotto il suo controllo, laddove per stabilimento si intende ogni unità di un’«impresa alimentare» a sua volta definita come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” (Art. 3 del Reg. CE n. 178/2002). Sono registrati e quindi sottoposti a controllo ufficiale ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 anche, tutti gli stabilimenti di produzione primaria che non sono soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2002, con l’esclusione di quelli finalizzati alla produzione di alimenti per il solo consumo domestico privato.

 

Il Regolamento CE n. 852/2004 stabilisce inoltre che la registrazione non necessita dell’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dell’organo tecnico dell’ASL competente.

 

Sono definite “temporanee” tutte quelle manifestazioni quali Sagre, Feste Campestri, Fiere, ecc. aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.

 

Solo la contemporanea esistenza di temporaneità e di manifestazione pubblica caratterizza ed individua la manifestazione temporanea, che quindi rientra nelle disposizioni di registrazione sanitaria temporanea; in caso contrario, si applicano le norme vigenti per esercizi pubblici e/o preparazione di alimenti.

 

Il Regolamento CE n. 852/2004 ha definito nell’allegato 2 i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare prevedendo un capitolo specifico, il III, riferito alle strutture mobili e/o temporanee.

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