La segnalazione certificata di inizio attività (Scia)

di Stefano Maini

6 Luglio 2021
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Con il decreto “Scia 2” (d.lgs. n. 222/2016), sono ora soggetti a “Scia” (nuovo art. 22, c. 1, T.U. Edilizia):

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, c. 1, lett. b), T.U. cit. qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti – c.d. manutenzione straordinaria “pesante” (c. 1, lett. a), art. 22 cit. – n. 4 della TABELLA)
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3, c. 1, lett. c), T.U. cit. qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio – c.d. restauro e risanamento conservativo “pesante” (c. 1, lett. b), art. 22 cit. – n. 5 della TABELLA)
gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), T.U. cit. – c.d. ristrutturazione edilizia “leggera” (c. 1, lett. c), art. 22 cit. – n. 7 della TABELLA)
le varianti a “permessi” che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ex d.lgs. n. 42/2004, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel “permesso” stesso: queste Scia possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori (c. 2, art. 22 cit.).
le varianti a “permessi” che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore: queste Scia sono comunicate a fine lavori con attestazione del professionista (c. 2-bis, art. 22 cit.)

Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo della Scia, ma restano, comunque, ferme le sanzioni penali delll’art. 44, T.U. (c. 4, art. 22 cit.). Quando la realizzazione degli interventi soggeti a Scia riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, è necessario il preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (c. 6, art. 22 cit.). Invece di presentare la Scia, l’interessato può comunque chiedere il rilascio del “permesso”, ma in questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni dell’art. 44 cit., ma è soggetta alle sanzioni dell’art. 37, T.U. (c. 7, art. 22 cit.).

Presupposto indefettibile perché la Scia possa essere produttiva di effetti è la veridicità delle dichiarazioni e la completezza della documentazione a suo corredo, per cui, in presenza di una Scia inesatta o incompleta, permane sempre e comunque il potere dell’Amministrazione di inibire l’attività comunicata. Si badi sempre, insomma, ai limiti di operatività della Scia: in tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull’attività edilizia, ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano astrattamente riconducibili al regime della Scia, detto regime in effetti non si applica, e l’Amministrazione deve ingiungere al proprietario e al responsabile dell’abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi (CS, 6, n. 4177/2018): si applicheranno, perciò, le sanzioni previste per la tipologia di intervento in concreto realizzata (CS, 6, n. 193/2018).

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