Il Ministero dell’Interno ha diramato con circolare 19/5/2020 le indicazioni applicative sul decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.
I prefetti debbono assicurare, informandone preventivamente il ministro dell’Interno, l’esecuzione delle misure anti Covid-19 e possono avvalersi delle Forze di polizia, eventualmente con il concorso del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, gli stessi prefetti possono avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle articolazioni territoriali, e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Inoltre, possono avvalersi del personale dei corpi di Polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e delle Forze armate.
La graduale ripresa delle attività commerciali e sociali potrà determinare l’esigenza di ricalibrare i controlli anti Covid-19 e di rimodulare l’impiego del personale delle Forze armate, già impiegato nell’Operazione Strade sicure. Inoltre, una crescente attenzione dovrà essere rivolta alla possibile ricomparsa di fenomeni delittuosi e di criminalità diffusa e, con la crescita del traffico stradale, sarà necessario intensificare i servizi di sicurezza stradale.
La stessa circolare evidenzia che, partire dal 18 maggio, le persone possono spostarsi senza alcuna limitazione nel territorio regionale. Stato e regioni possono adottare o prorogare misure che limitano la circolazione, sempre nel territorio regionale, in caso si registri un aggravamento della situazione epidemiologica.
Gli spostamenti delle persone tra regioni restano vietati fino al 2 giugno, così come quelli da e per l’estero, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Vietato anche lo spostamento dall’abitazione per le persone sottoposte a quarantena perché positive al Covid-19. La circolare segnala poi che eimane consentito il rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza.
Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono svolgersi in base all’andamento dei dati sui contagi, secondo modalità stabilite con provvedimenti statali, fatto sempre salvo il divieto di assembramenti. Il sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di aree aperte al pubblico, quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone.
L’accesso in aree pubbliche come parchi e giardini è consentito rispettando il distanziamento sociale, vietati gli assembramenti. I minori possono accedere alle aree gioco e, dal 15 giugno, bambini e ragazzi potranno frequentare luoghi destinati ad attività ludiche, ricreative ed educative, come i centri estivi, sempre alla presenza di operatori dedicati e rispettando i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento della Famiglia.
La circolare segnala poi che possono ripartire le attività commerciali al dettaglio. Devono assicurare l’ingresso dilazionato dei clienti e la distanza interpersonale. Non sarà possibile sostare nei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Le attività economiche, produttive e sociali devono rispettare i protocolli o le linee guida per la prevenzione del contagio nel settore di riferimento, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti a livello centrale. È quindi previsto un regime di controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma è affidata alle regioni l’individuazione delle misure di prevenzione o riduzione del contagio. In assenza di linee guida e protocolli regionali, vengono applicati quelli di livello nazionale.
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