Le recenti indicazioni dell’ARAN sulla compatibilità di alcuni istituti contrattuali con l’emergenza Covid-19

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

1 Giugno 2020
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L’ARAN, in due recenti pareri del 24 e 30 aprile 2020, ha risposto ad una serie di quesiti posti da alcuni comuni, in merito all’applicazione di alcuni istituti contrattuali in ragione dell’eccezionalità della situazione dovuta all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, qui di seguito commentanti.

Permessi orari e lavoro agile

La questione di particolare importanza riguarda la possibilità del dipendente, in smart-working, di poter utilizzare i permessi orai previsti dal contratto nazionale sottoscritto il 21 maggio 2018. In via preliminare i tecnici dell’ARAN hanno precisato come le disposizioni legislative, cui fare riferimento per il lavoro agile anche per i lavoratori del pubblico impiego, sono quelle indicate nella direttiva n. 3/2017 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. In particolare, l’ente locale deve individuare la correlazione temporale dello smart working rispetto all’orario di lavoro e di servizio dell’amministrazione anche mediante fasce di reperibilità, stabilire un piano interno che contenga ad esempio indicazioni in merito alla durata, ai rientri settimanali, alle fasce di contattabilità, all’utilizzo degli strumenti tecnologici e quant’altro necessario, dove il potere di controllo, ferma restando la configurazione del rapporto di lavoro di natura subordinata, deve essere esercitato con riguardo al risultato della prestazione, in termini sia qualitativi sia quantitativi, in relazione alle priorità definite dal dirigente. In altri termini, secondo l’ARAN esiste nel lavoro agile un preciso obbligo del lavoratore di rendersi contattabile all’interno delle fasce orarie predeterminate. In conclusione, qualora siano stati definiti gli spazi temporali di contattabilità del personale, allora il permesso orario sarà possibile sollevando, in questo caso il dipendente, nelle ore di permesso, di essere obbligato alla contattabilità da parte del proprio dirigente. Restano ferme, in questo caso le procedure normali di fruizione dei vari permessi orari e della documentazione necessaria a supporto delle varie richieste.

Prestazioni straordinarie nel lavoro agile

Altra questione importante è rappresentata dalla possibilità, per il dipendente, di rendere una prestazione fuori dai limiti orari autorizzati dal dirigente, sia mediante pagamento delle ore supplementari come lavoro straordinario, sia in caso di successivi recuperi orari. I tecnici dell’ARAN, partendo dalle condizioni previste dal contratto per lo svolgimento delle ore di straordinario, ritengono detta possibilità esclusa nel lavoro agile, in quanto difetterebbe: a) il presupposto per l’assolvimento dell’obbligo lavorativo nell’ambito di un tempo di lavoro predefinito, puntualmente rilevato e controllato, essendo il lavoro agile basato sul raggiungimento di specifici obiettivi di produttività qualitativa e quantitativa; b) nel lavoro agile la possibilità di svolgimento delle prestazioni straordinarie nell’ambito di un tempo aggiuntivo, anch’esso puntualmente rilevato e controllato, con sistemi conformi a quanto prescrive la normativa in materia.

Indennità condizioni di lavoro

Il nuovo contratto nazionale del 21/05/2018, con l’art.70 bis, ha inteso individuare una nuova “Indennità condizioni di lavoro”, che accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori, i cui presupposti restano disciplinati dalla contrattazione integrativa. Si tratta, pertanto, di indennità commisurate ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti, con obbligo di ciascun ente di verificare se il personale, chiamato a svolgere la prestazione lavorativa presso la sede di lavoro durante lo stato di emergenza o che sia utilizzato in modalità di “lavoro agile”, possa o meno avere diritto alla richiamata indennità.

Servizio di reperibilità e lavoro agile

Si ricorda come le disposizioni contrattuali (art.24 del contratto nazionale del 21/05/2018) hanno stabilito che l’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. In caso di chiamata, le ore siano retribuite con il compenso previsto per lavoro straordinario o con equivalente riposo orario compensativo. Dalle coordinate fornite dal contratto risulta evidente che se il lavoratore dovesse essere chiamato in servizio durante le attività prestate in lavoro agile, considerato quale servizio prestato, allo stesso nulla sarà dovuto in considerazione della prestazione pur resa in servizio. Questione diversa è la reperibilità richiesta al dipendente, al di fuori del suo orario di servizio (ad esempio di sabato o di domenica o festivi infrasettimanali), potendo l’ente richiedere, ed il dipendente ricevere l’indennità, la reperibilità avendo già assolto il proprio orario di lavoro settimanale.

Indennità attività educativa e di insegnamento

I tecnici dell’ARAN hanno precisato che le indennità riconosciute dall’art.37, comma 3, del CCNL del 6.7.1995 possono essere attribuite al solo personale che, inquadrato nei profili di educatore di asili nido o di insegnante delle scuole materne ed elementari svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento, nell’ambito del proprio rapporto di lavoro con l’ente. In altri termini, si tratta di indennità che si collegano alla specifica professionalità posseduta dal dipendente e che sono erogate solo nel caso dell’effettivo ed esclusivo svolgimento delle attività e delle specifiche mansioni proprie dei profili professionali dell’educatore e dell’insegnante. Ora, sulla impossibilità di svolgere regolarmente l’attività educativa e di insegnamento da parte del personale delle scuole materne e degli asili nido nel particolare, causa l’emergenza da Covid-19, è necessario fare riferimento alle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica. Inoltre, pur se non indicato dall’ARAN, l’art.87, comma 3, del D.L. 18/2020 ha stabilito che al personale, anche in caso di esenzione dal servizio, spetti la retribuzioni normalmente fruita con la sola esclusione dell’indennità di mensa, dovendo far rientrare anche le indennità educativa e di insegnamento normalmente corrisposta ai dipendenti che dette attività svolgano in via continuativa ed esclusiva.

Indennità di ordine pubblico

Per quanto riguarda le indennità di ordine pubbliche corrisposte al personale della polizia locale, l’ARAN rinvia alle disposizioni contenute nella Circolare del Capo della Polizia del 16 marzo 2020 e nella Circolare del 13 marzo in essa richiamata, dove sembrerebbe esclusa al personale che ne fruisce della cumulatività con quella del servizio esterno prevista dall’art.56-quinquies del contratto delle funzioni locali del 21/05/2018.

Fruizione ferie correnti

Ora, mentre alcun dubbio si pone sull’obbligo dei dipendenti di smaltire le ferie pregresse relative agli anni 2019 e precedenti, la direttiva della Funzione Pubblica ha tralasciato il problema dell’organizzazione delle ferie del personale dell’anno corrente. Su questo dubbio è intervenuta l’ARAN con proprio parere del 23 aprile 2020, n. 8256. I tecnici dell’ARAN hanno precisato come l’art. 28 del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, abbia previsto una procedura tipizzata per la fruizione delle ferie del dipendente e in particolare: a) l’articolo 28, comma 10 indica come primo passo del percorso regolativo, la pianificazione delle ferie dei dipendenti da parte dell’Ente “al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”; b) il precedente comma 9 del citato art. 28, prevede che le ferie “sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dei dipendenti”; c) inoltre, il successivo comma 12 stabilisce che, sempre compatibilmente con le esigenze del servizio, “il dipendente può frazionare le ferie in più periodi” e che esse debbono essere fruite “nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo I giugno – 30 settembre”; d) Infine, in caso di diniego sulla richiesta delle ferie dei dipendenti per motivi di servizio, il datore di lavoro deve motivare, seppur sinteticamente le ragione organizzative che ne impediscano la fruizione nel periodo richiesto.

Precisata la scansione regolativa del contratto, i tecnici dell’ARAN hanno evidenziato che, il potere datoriale di indicare i periodi di fruizione delle ferie sia esercitato sulla base della valutazione delle esigenze di servizio tenendo conto, per quanto possibile, anche delle preferenze rappresentate dai dipendenti, fermo restando che, ovviamente, queste ultime risultano oggettivamente recessive rispetto alle prime. In conclusione, al fine di evitare eventuali responsabilità da parte del datore di lavoro di lasciare il dipendente in esenzione dal servizio, gli Enti locali sono abilitati, nei limiti della pianificazione delle ferie dei dipendenti, ad organizzare i servizi e le attività ricorrendo, se del caso, anche alla regolamentazione delle ferie dell’anno corrente.

 

 

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