Nel concreto il caso specifico riguarda un cittadino che ha pagato tempestivamente un verbale del codice della strada omettendo di integrare il versamento con 3,25 euro per spese postali di comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata: per questo lieve ammanco contabile l’interessato ha ricevuto una cartella esattoriale molto salata, che la Cassazione ha ritenuto illegittima in base ad un’ampia serie di argomentazioni.
Il coordinamento Anci Emilia Romagna esprime in merito il suo parere affermando che il legislatore ha posto una netta differenziazione tra importo della sanzione e spese del procedimento.
Come specifica l’art. 203 cds, qualora nei termini non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta la sanzione raddoppia, ma con tale meccanismo non c’entrano affatto le spese del procedimento; l’art. 389/1 del regolamento stradale conferma questa interpretazione. Del resto, estendere l’area della sanzione alle spese del procedimento non sarebbe coerente con il principio di legalità richiamato dall’art. 1 della legge 689/1981.