Si rammenterà certamente come, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 18.4.2011, n. 59, dal 19 gennaio 2013 è stata eliminata dal vecchio articolo 125 l’ipotesi di illecito amministrativo costituito dalla guida di veicoli in possesso di patente di guida di categoria diversa da quella corrispondente al veicolo guidato. Da tale data questo ha comportato, quindi, che la guida con patente di categoria diversa da quella richiesta per il veicolo guidato rappresenta a tutti gli effetti una particolare ipotesi di guida senza patente punita con le sanzioni, amministrativo o penali, previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.
In precedenza (cioè fino al 18 gennaio 2013), l’articolo 125 la conteneva espressa previsione di un illecito specifico per chi guida con patente di categoria diversa da quella espressamente richiesta. Dal 19 gennaio 2013 lo stesso articolo 125, comma 3, non prevede più tale illecito e contiene, al contrario, le sanzioni per chi guida non osservando le prescrizioni indicate nei codici unionali e nazionali presenti sulla patente. Di conseguenza da tale data ogni caso di guida di un veicolo con patente di categoria diversa ha finito per essere riconducibile in maniera residuale all’ipotesi di guida senza patente di cui all’articolo 116, commi 15-17.
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►Vedi il testo della sentenza della Corte di Cassazione penale, n. 4483/2015
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