Patente di guida: provvedimento di revisione

TAR Veneto, sentenza 3/5/2018, n. 482: non bastano generiche segnalazioni ai carabinieri per imporre un controllo medico straordinario sull’autista

8 Giugno 2018
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Il fatto. A seguito della segnalazione degli organi di vigilanza stradale la motorizzazione ha adottato un provvedimento di revisione della licenza di guida, previo nuovo esame di idoneità psicofisica, a carico di un soggetto ritenuto consumatore abituale di sostanze stupefacenti.
Contro questa determinazione l’interessato ha proposto con successo ricorso al collegio.

Il potere discrezionale riconosciuto dall’art. 128 C.d.S. al ministero deve essere puntualmente motivato, specifica la sentenza. Non basta una semplice segnalazione ai carabinieri «in base alla quale il ricorrente sarebbe stato indicato da alcuni non meglio precisati testimoni come consumatore abituale di sostanze stupefacenti».

Il provvedimento non fornisce neppure una specifica valutazione circa la sussistenza di circostanze oggettive «tali da far insorgere dubbi concreti sull’idoneità psico-fisica alla guida del soggetto».
Ribadisce il TAR Veneto, «se è vero che la concreta verifica dei requisiti psico-fisici alla guida deve essere svolta da una commissione medica dotata delle necessarie competenze, è altrettanto vero che – a monte – il legittimo avvio del procedimento di revisione deve fondarsi su di una specifica valutazione dei fatti e circostanze che oggettivamente facciano sorgere concreti dubbi sul persistere dell’idoneità alla guida».

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