La valutazione dell’ Amministrazione in tema di vigilanza sulle armi è contrassegnata da elevata discrezionalità ma non deve trasmodare in irrazionalità manifesta , dovendo le condizioni personali del titolare essere vagliata non già in astratto, ma in concreto sulla base di elementi obiettivi idonei ad evidenziare la scarsa affidabilità del soggetto all’uso corretto delle armi.
Il TAR Valle d’Aosta con sentenza 18 maggio 2020, n. 10 ha ricordato che la sospensione della licenza di polizia costituisce un provvedimento di natura cautelare, che deve avere una durata certa e deve essere limitata al solo tempo necessario a fronteggiare situazioni transitorie, delle quali l’Amministrazione è tenuta a dar conto con adeguata motivazione. Ciò in applicazione dei principi generali sanciti dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare dal richiamato art. 21 quater, comma 2, che limita la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi al tempo strettamente necessario per soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l’esercizio del potere di annullamento disciplinato dall’art. 21 nonies, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione cautelare; la sospensione ha natura precauzionale limitata rispetto al più ampio potere di ritiro che la Pubblica Amministrazione può esercitare a titolo di revoca o di annullamento e, di conseguenza, la sua efficacia deve necessariamente essere a tempo determinato, perché altrimenti si adotterebbe un sostanziale provvedimento di ritiro con la forma di un atto provvisoriamente conservativo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento