Servizi di notifica: in G.U. il decreto per il rilascio delle licenze individuali speciali

Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 28/9/2023 (Gazzetta Ufficiale 2/11/2023 n. 256)

3 Novembre 2023
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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 28/9/2023 che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM n. 78/23/CONS con la quale e’ stato modificato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285)» – di seguito «regolamento» – sono classificate nelle seguenti tipologie:

A) per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi;

B) per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi.

Le domande per il rilascio delle licenze devono essere presentate alla divisione competente della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese e del made in Italy tramite il portale «Servizi Postali» accedendo alla pagina web del Ministero dedicata ai servizi postali.

Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa e’ di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.

Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.