In particolare l’articolo 19 prevede che “Il veicolo da turismo, come definito dall’articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell’Unione europea o nello Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e’ esente dal pagamento della tassa automobilistica per l’intero periodo del corso di studi svolto in Italia”.
Tassa di circolazione: esenzione totale per gli studenti europei
La legge comunitaria per il 2015-2016 ha previsto un’esenzione totale dal pagamento della tassa di circolazione relativa a veicoli immatricolati in diverso Paese dell’Unione ed intestati a cittadino comunitario impegnato in un corso di studi in Italia