Si tratta semplicemente di modifiche tese a limitare l’impiego della polizia stradale per l’effettuazione delle scorte tecniche al seguito dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizioni di eccezionalità. In un primo momento la modifica aveva addirittura escluso il ricorso alla scorta di polizia, ma poi, in Commissione Trasporti della Camera questa esclusione si è attenuata, in quanto con un emendamento è stato disposto che, qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada, con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica dovrà richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Pertanto, ove sia prevista la scorta, questa sarà eseguita esclusivamente dai soggetti abilitati di cui all’articolo 12, comma 3-bis del codice della strada, salvo sussista la condizione particolare sopra indicata, e pertanto appare superato il disposto dell’articolo 16, comma 5 del regolamento (2) che dovrà trovare, con ulteriori successive modifiche, un necessario coordinamento con la nuova formulazione della norma primaria…