Opposizione a cartella esattoriale – per omessa notifica del verbale – va proposta nel termine di sessanta giorni. Cassazione civile, sez. II, 31/3/2011, n. 7524
L’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verb…
È legittima la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria notificata da un ufficio postale fuori dalla circoscrizione di appartenenza. Approfondimento di G. Simonato
Note a margine alla sentenza della Corte di Cassazione 26 luglio 2012, n. 13261 Prendendo spunto dalla sentenza in oggetto, la quale sostiene che non si da nessun limite di competenza territoriale al…
Valida la remissione in termini per la notifica se il ritardo non è ascrivibile al notificante – Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6/7/2012 n. 3958
Conformemente a giurisprudenza consolidata, deve ritenersi tempestiva la notifica dell’atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipend…
La semplificazione dei processi relativi alla notificazione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada. Il caso del Comune di Arezzo. Articolo di F. Beccari
Negli ultimi anni alcuni Enti Pubblici hanno adottato il nuovo modello manageriale dell’organizzazione snella (noto anche come “Lean government”) che, a sua volta, deriva dal sistema Toyota. Tale sist…
Predisposizione verbale e affidamento a società private per procedure di notifica e consegna alle poste
Corte di Cassazione Civile sez. II 10/5/2012 n. 7177
Il ricorso avverso la cartella, ove si eccepisca l’assenza di una valida notifica del verbale, è proposto davanti al giudice di pace del luogo ove la violazione è stata accertata, in quanto proposto in funzione recuperatoria contro il verbale stesso del quale il ricorrente ha avuto conoscenza solo con la notifica della cartella. La sentenza della Corte di Cassazione
Cassazione civile, sez. VI, 18/5/2012, n. 7939
Interessante sentenza, anche se non nuova e riferita ai termini processuali. Non si può imputare alla parte notificante l’esito negativo della notificazione tempestivamente richiesta, mentre si deve riconoscere una sanante sollecita diligenza nel provvedere alla successiva notificazione valida, eseguita entro breve lasso di tempo dalla precedente. La sentenza della Corte di Cassazione
Cassazione civile, sez. II, 19/6/2007, n. 6360