Con sentenza n. 7177/2012, la Suprema Corte ha chiarito che il momento dell’ avvenuta notifica consiste nella consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (art. 137 c.p.c., comma 2) che, a norma dell’art. 156 codice di rito, la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona cui è fatta o sulla data. L’art. 385 reg. C.d.S., prevede che uno degli originali o copia autenticata sia inviata a cura del responsabile dell’ufficio o comando o da un soggetto da lui delegato e, anche se tale ultima espressione può far riferimento ad un altro pubblico ufficiale, il termine “cura” lascia intendere che possa essere incaricato un terzo degli adempimenti relativi all’imbustamento e alla consegna dei plichi al servizio postale. Del resto questa Corte sul punto specifico ha escluso che fosse possibile ritenere abilitati alla notifica a mezzo posta soggetti privati diversi dalle Poste Italiane, poichè le norme sulla notificazione degli atti giudiziali a mezzo della posta come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, indicano con certezza che i prescritti adempimenti, in quanto finalizzati a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti e non possono formare oggetto della concessione a privati (Cass. 2006 n. 20440). Da ciò però deriva che le attività intermedie, di natura materiale, ben possono essere affidate a soggetti terzi, anche privati.
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