Art. 179 Cds – Il tachigrafo – Comportamenti operativi in caso di controllo

Il tachigrafo è previsto per i trasporti su strada

16 Marzo 2021
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Il tachigrafo è previsto per i trasporti su strada di:

a) persone con autoveicoli con più di otto posti a sedere oltre al conducente (in alcuni testi si legge nove compreso il conducente). Sono in pratica gli autobus;
b) merci con autoveicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate.

Ne consegue che i veicoli ad “uso speciale”, non essendo adibiti al trasporto di merci, sono esclusi dal rispetto del reg. CE 561/2006 (esempio: autoscala, autopompa, autonegozio, espurgo pozzi neri).
 

Veicoli esclusi dall’obbligo di installazione in base a normativa comunitaria ai sensi dell’art. 3 del reg. (CE) n. 561/2006

Autoveicoli:

• adibiti al trasporto di passeggeri in servizio di linea a condizione che la linea non sia superiore a 50 km. Si precisa che nel caso l’autobus effettui diverse linee (come avviene per esempio per il servizio scolastico), per la verifica del rispetto dei 50 km, è necessario fare riferimento non al numero complessivo dei km percorsi, bensì all’estensione della singola tratta/linea;
• veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:
i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione, o
ii) per la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
• la cui velocità massima autorizzata non supera 40 km/h. Si fa qui riferimento, ovviamente, non alla velocità del momento, ma a quella autorizzata per la tipologia di veicolo;
• di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili dell’ordine pubblico o da questi presi in locazione senza conducente, nel caso in cui il trasporto sia effettuato nell’ambito delle funzioni di questi servizi e sotto la loro responsabilità; compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
• utilizzati in situazioni di emergenza oppure in operazioni di salvataggio;
• speciali adibiti ad uso medico;
• utilizzati quali carri attrezzi specializzati quando operano entro un raggio di 100 km dalla propria sede operativa;
• sottoposti a prove su strada ai fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
• determinanti combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate adibiti a trasporto non commerciale di merci;
• commerciali rientranti nella categoria dei veicoli storici in base alla legislazione dello Stato membro nel quale circolano ed a condizione che siano utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri e di merci;
• veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo.

Veicoli esclusi dall’obbligo di installazione in base a normativa italiana e pertanto con valore solo per i trasporti nazionali (art. 13 reg. (CE) n. 561/2006 e d.m. 20 giugno 2007)

• veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, entro un raggio di 100 km (art. 45 reg. UE 165/2014);
• veicoli utilizzati per il servizio fogne, protezione contro le inondazioni, manutenzione rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio-veicoli speciali trasportanti materiale per circhi o parchi divertimenti;
• veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
• veicoli adibiti a scuola guida, purché non utilizzati per trasporto di persone o merci a fini di lucro.

Comportamenti operativi in caso di controllo

Il conducente controllato alla guida di un veicolo munito di apparecchio tachigrafo è tenuto ad esibire, in relazione ai 28 giorni precedenti rispetto al momento del controllo:

– foglio di registrazione analogico se utilizzato solamente crono analogico;

– carta tachigrafica del conducente se ha utilizzato solo veicoli dotati di crono digitale;

– attestazione delle eventuali deroghe usufruite ai sensi dell’art. 12 del reg. (CE) n. 561/2006;

– foglio di registrazione analogico e carta tachigrafica del conducente se ha utilizzato sia su veicoli con crono analogico che digitale.

Il Ministero dell’interno con circolare n. 300/A/3302/11/111/20/3 dell’8 aprile 2011 ha precisato che il titolare di carta tachigrafica non è tenuto ad avere le stampe delle giornate trascorse e, con circolare prot. n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha precisato che l’obbligo di giustificare le assenze per ferie, malattia o altre motivazioni a suo tempo introdotto dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, è decaduto. Infatti considerato che la Commissione europea (Commissione Clarification n. 7) ha chiarito che la redazione del modulo delle assenze, pur consentita, non è obbligatoria, risultano inapplicabili le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5 del decreto legislativo 144/2008. Ovviamente risulta inapplicabile anche la conseguente violazione prevista dall’art. 180 c.d.s. non potendosi sanzionare la mancanza al seguito di un documento non obbligatorio, ferma restando la facoltà di richiedere all’azienda i necessari chiarimenti in relazione ai periodi non esibiti durante il controllo su strada.

Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi.
Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del tachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido (art. 179, comma 6-bis, c.d.s.). 

 PER APPROFONDIRE

 

Articolo 179 CdS – Cronotachigrafo e limitatore di velocità
Articolo 180 CdS – Possesso dei documenti di circolazione e di guida

  • Regolamento Comunità Europea 15/3/2006 n. 561 (GUCE 11/4/2006 n. L102)Regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n.3821/85 e (CE) n.2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

  • Circolare Ministero dell’interno 8/4/2011 prot.300/A/3302/11/111/20/3Art. 15 paragrafo del Regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985, recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Corretta documentazione dell’attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni

  • Circolare Ministero dell’interno 1/9/2016 prot.300/A/5933/16/111/20/3Regolamento (UE).l652014,relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n.3821/85 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

 

 

 

 

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