I nuovi dispositivi per il controllo dell’assicurazione e della revisione. Cosa ne pensa la Cassazione

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

26 Luglio 2023
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La Cassazione, con una recente pronuncia (Sez. II civile, Ordinanza n.12681 del 10/05/2023) ha confermato le sentenze di primo e secondo grado circa la correttezza dell’utilizzo degli strumenti per la verifica della revisione (e dell’assicurazione) non omologati o approvati per l’accertamento automatico, ma impiegati sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, anche quando la contestazione immediata non è stata possibile ai sensi dell’articolo 200 del codice della strada, ovvero dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera e), cioè quando non è possibile fermare il veicolo in sicurezza e nei modi regolamentari.

La Cassazione ha confermato che “La mancata omologazione del sistema, infatti, preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell’autonomo accertamento delle violazioni al Codice della Strada, non potendo trovare applicazione l’art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis). Esclusa la inidoneità del sistema “Targa System 4.0” a fondare in via autonoma l’accertamento e contestazione della violazione, tuttavia, è parimenti vero che il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l’operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema “Targa System 4.0” ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell’accertamento e contestazione dalla violazione e quindi, nel caso in esame, attraverso l’ulteriore controllo diretto sulla carta di circolazione del veicolo del rispetto dell’obbligo di revisione periodica”.

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