Confisca del veicolo: nuove direttive dal Ministero dell’Interno

Chiarimenti sull’applicazione della confisca in caso di recidiva

11 Luglio 2024
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Il Ministero dell’Interno, con circolare il 9 luglio 2024, chiarisce l’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo in casi di guida senza patente, con patente revocata o non rinnovata.
La circolare distingue tra reiterazione e ripetizione dell’illecito, stabilendo che la confisca può essere applicata in caso di recidiva entro due anni, indipendentemente dalla natura dell’infrazione.

Indice

Distinzione tra reiterazione e ripetizione dell’illecito


La circolare richiama le indicazioni operative già precedentemente fornite con circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016, in particolare, sulla diversa natura della recidiva contenuta nel comma 15 dell’art. 116 cds, rispetto a quella del comma 17 dello stesso articolo.
Infatti, come precisato nella suddetta circolare, l’art. 5 del D.lgs. 8/2016 ha espressamente previsto che nei reati depenalizzati dalla stessa norma in cui ci sono ipotesi aggravate dalla recidiva, quest’ultima deve intendersi come reiterazione. In questo senso è stato interpretato l’art. 116, comma 15 cds, che conteneva l’ipotesi di reato
depenalizzato, e nel quale permane l’aggravante della reiterazione. Invece, il comma 17 dello stesso articolo, non contenendo ipotesi di reato depenalizzate, non rientra nella disciplina richiamata dal citato art. 5 del D.lgs. 8/2016.
Pertanto, la sanzione accessoria della confisca consegue semplicemente alla “ripetizione” dell’illecito, non essendo richiesta la “reiterazione” come per l’ipotesi del comma 15.
Questo significa che, indipendentemente dal fatto che l’infrazione sia configurata come recidiva o reiterazione, la confisca del veicolo è legittima se il comportamento illecito viene ripetuto entro un periodo di due anni.

Sanzioni accessorie: fermo amministrativo e confisca

Le indicazioni operative contenute nella circolare del 9 luglio 2024 confermano che la sanzione accessoria della confisca del veicolo non richiede necessariamente la “reiterazione” dell’illecito, come previsto per il comma 15 dell’art. 116 del Codice della Strada, ma può essere applicata anche in caso di semplice “ripetizione” della violazione entro due anni.

Da ciò, ne deriva che la sanzione accessoria del fermo amministrativo troverà applicazione nell’ipotesi di guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
La confisca, invece, si potrà applicare allorquando l’illecito appena descritto venga commesso nuovamente nei due anni
prescindendo dal fatto che configuri una reiterazione o una recidiva.

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