Decreto Sicurezza: la circolare esplicativa del ministero dell’Interno

Circolare Ministero dell’interno 8 maggio 2025, prot.300/STRAD/1/0000014027.U/2025

9 Maggio 2025
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Il Ministero dell’Interno, con circolare 8 maggio 2025 prot. n. 300/STRAD/1/0000014027.U/2025, illustra le principali modifiche in materia di circolazione stradale introdotte dal Decreto Sicurezza (DL n. 48/2025) “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

Tra i diversi ambiti trattati dal decreto-legge n. 48/2025, la circolare si concentra sugli interventi in materia di circolazione stradale, articolati su tre fronti:
1) nuove prescrizioni per le società di noleggio senza conducente (Articolo 2);
2) criminalizzazione dell’ostruzione fisica alla circolazione (Articolo 14);
3) revisione e inasprimento dell’apparato sanzionatorio previsto dal Codice della strada per chi disattende gli ordini della polizia (Articolo 25).

Noleggio senza conducente: comunicazioni obbligatorie e reati omissivi


Articolo 2 recante “Modifiche all’articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalita’ di prevenzione del terrorismo”.

L’articolo 2 del decreto-legge n. 48/2025 interviene sull’articolo 17 del D.L. 113/2018, ridefinendone ambito e finalità. La circolare chiarisce che il focus non è più soltanto la prevenzione del terrorismo, ma più ampiamente la prevenzione dei reati gravi, attraverso un monitoraggio puntuale dei veicoli a noleggio.

La norma impone agli esercenti l’attività di noleggio senza conducente di trasmettere – tramite la piattaforma CaRGOS – non solo i dati identificativi dell’utilizzatore del mezzo, ma anche targa, numero di telaio, mutamenti di proprietà e eventuali subnoleggi. L’adempimento, prima meramente amministrativo, assume ora un rilievo penale: l’omissione è punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

Il blocco della strada diventa reato, anche se fatto “con il corpo”


Articolo 14 recante “Modifiche all’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada”.


Un altro passaggio rilevante, chiarito dalla circolare, è la modifica dell’art. 1-bis del d.lgs. n. 66/1948, che ora tipizza come reato la condotta di chi impedisce fisicamente la libera circolazione su strada o ferrovia utilizzando il proprio corpo.

La norma – già prevista per il blocco con oggetti o veicoli – si estende ora anche al corpo umano: un blocco “corporeo” volontario, anche individuale, è punito con reclusione fino a un mese o multa fino a 300 euro. Se compiuto da più persone riunite, la pena sale alla reclusione da sei mesi a due anni. La circolare evidenzia che è penalmente rilevante la condotta volontaria di ostacolo, indipendentemente dal mezzo con cui è posta in essere.

Un intervento che guarda con chiarezza ai blocchi stradali di protesta, e che amplia la risposta penale per la tutela della libera circolazione, riconoscendola come bene giuridico primario in uno Stato democratico.

Fermarsi all’alt è un dovere: sanzioni più dure per chi non collabora


Articolo 25 recante “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale”.

La circolare dedica ampio spazio anche alle modifiche all’art. 192 del Codice della strada, previste dall’art. 25 del D.L. 48/2025. Il nuovo impianto sanzionatorio distingue le condotte in modo più netto e inasprisce le conseguenze per le violazioni più gravi, soprattutto in caso di recidiva.

Nel dettaglio:

La violazione dell’obbligo di fermarsi all’invito della polizia stradale è ora punita più severamente, con l’introduzione del nuovo comma 6-bis, che prevede, in caso di recidiva biennale, sospensione della patente da 15 a 30 giorni, oltre a una multa aumentata.

L’inosservanza degli obblighi documentali (esibire patente, libretto, ecc.) rientra nei commi 2, 3 e 5, con una multa da 100 a 400 euro.

Per la violazione di un posto di blocco, la sanzione sale fino a 6.000 euro, con possibile sospensione della patente da tre mesi a un anno.

È stata aggiornata anche la tabella dei punti patente (art. 126-bis CdS), adeguando la decurtazione al nuovo impianto sanzionatorio.

Si tratta, come sottolinea la circolare, di un apparato più rigido ma calibrato, che distingue tra mancanza di collaborazione documentale e comportamenti elusivi o pericolosi, puniti con maggiore rigore per dissuadere la fuga o l’omissione dolosa.

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