Decreto sicurezza: in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge.  Analisi completa delle principali novità normative

Nuove norme su armi, DASPO urbano e violenza giovanile. Analisi completa delle principali novità normative.

27 Aprile 2026
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La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto legge n. 23 del 2026, c.d. “decreto sicurezza”, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
Il provvedimento rafforza il contrasto al porto abusivo di armi e strumenti da taglio, amplia gli strumenti di prevenzione contro la violenza giovanile e ridefinisce le misure di sicurezza urbana, tra cui le zone a vigilanza rafforzata. Interventi significativi riguardano anche il diritto penale (furti e rapine), le manifestazioni pubbliche e la sicurezza stradale, con un impianto normativo volto a rafforzare prevenzione e deterrenza.

Il contenuto


Il decreto-legge n. 23 del 2026, così come indicato nella documentazione parlamentare, reca interventi riconducibili, sulla base del preambolo, alle seguenti finalità:
1) potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale;
2) introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché in materia di pubbliche manifestazioni;
3) prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;
4) prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Il testo, inizialmente composto da 33 articoli per un totale di 104 commi, consta, a seguito dell’esame del Senato, di 38 articoli per un totale di 115 commi.

Passiamo ora in rassegna i contenuti dei principali articoli del provvedimento, così come illustrati nel dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati.


Analisi degli articoli


 L’articolo 1, come risultante dal testo approvato dal Senato, inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 cm, nonché di strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano e assimila particolari strumenti (es. coltelli a scatto o “a farfalla”) alle armi senza licenza, introducendo sanzioni amministrative accessorie. L’incremento di pena opera anche nel caso di porto di armi od oggetti atti ad offendere senza licenza all’interno dei convogli e dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri. Si prevede, poi, una sanzione pecuniaria per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell’ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. Si dispone, infine, un divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere
 Si inserisce, quindi, l’alterazione di armi, la fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, il porto di armi per cui non è ammessa licenza, nel novero di reati per i quali l’intervenuta condanna anche non definitiva dello straniero risulti preclusiva del suo ingresso legale nello Stato italiano.
 
L’articolo 2, modificato al Senato, reca disposizioni in materia di ammonimento di soggetti minori di età da parte del questore. In particolare, per la misura di ammonimento introdotta dal cd. “decreto Caivano” e prevista fino a quando non sia stata sporta querela o denuncia nei confronti di minorenni di età superiore a 14 anni per determinati reati quali percosse, lesioni e minacce nei confronti di altro minore viene introdotta, una sanzione amministrativa a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore che commette uno dei sopra elencati reati successivamente all’ammonimento. Per l’ulteriore misura di ammonimento, pure introdotta dal cd. “decreto Caivano” e minori di età compresa fra 12 e 14 anni per ogni delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, vengono introdotte ulteriori possibilità di applicazione dell’ammonimento qualora vengano commessi i reati quali uccisione di animali; maltrattamento di animali; lesione personale; rissa; violenza privata; minaccia aggravata; violazione di domicilio; furto e danneggiamento. Al Senato è stata introdotta una previsione che aggiunge, tra le cose sottoponibili a sequestro preventivo, i contenuti online del profilo personale e i relativi dati.
 
L’articolo 3, modificato al Senato, estende la c.d. confisca allargata al reato di rapina aggravata e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (art. 628-bis c.p.), amplia le aggravanti in materia di ricettazione e integra il reato di furto con strappo, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi.
 
L’articolo 4 – modificato nel corso dell’esame presso il Senato – rafforza gli strumenti di sicurezza urbana, ampliando l’ambito di applicazione dell’ordine di allontanamento e del DASPO urbano, anche nelle nuove “zone a vigilanza rafforzata” individuate dal prefetto. Introduce nuove ipotesi di divieto di accesso, estende i poteri del questore e prevede discipline specifiche per soggetti recidivi o pericolosi, con sanzioni più incisive e misure applicabili anche ai minori.
 
L’articolo 5, attraverso una modifica del T.U. stupefacenti, introduce la confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti. Si specifica, inoltre, che il fatto non è definibile di lieve entità qualora le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale.
Si disciplina infine la possibilità per i comuni connotati da maggiore vulnerabilità sociale di promuovere, in sinergia con altri enti, iniziative educative, sportive, culturali e ricreative, volte ad allontanare minori e giovani dai contesti di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.
 
L’articolo 6 reca diverse misure in materia di sicurezza urbana quali il rifinanziamento di 19 milioni di euro anche per il 2026 per l’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza; l’incremento del Fondo per la sicurezza urbana; incentivi per l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al medesimo personale.
Durante l’esame al Senato sono state introdotte inoltre disposizioni che ridefiniscono l’impianto sanzionatorio applicabile all’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine.
 
L’articolo 7, modificato al Senato, reca una serie di misure volte, da un lato, ad estendere l’ambito di applicazione dei poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e, dall’altro, ad introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia, della durata massima di 12 ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Durante l’esame al Senato è stata disciplinata l’ipotesi in cui la persona accompagnata negli uffici della polizia sia un minore di diciotto anni. 
 
L’articolo 8 novella il codice della strada al fine di sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Il secondo comma innova il codice di procedura penale, estendendo la disciplina dell’arresto in flagranza differita anche nei confronti della predetta fattispecie di reato.
 
L’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, apporta modifiche al Codice della strada, al fine di estendere la facoltà comunale di riservare spazi per le attività di carico e scarico merci anche ai veicoli adibiti al trasporto valori e, conseguentemente, di vietare la sosta nelle citate aree.
 
L’articolo 9 modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni. Tra le altre cose, si prevede la configurazione della mancata comunicazione sullo svolgimento di pubbliche manifestazioni, come illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro, estendendo espressamente la punibilità anche a chi – senza darne preavviso all’Autorità – siano promotori di una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti (n. 1). Ciò in luogo della configurazione del medesimo comportamento come contravvenzione punita con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 103 a 413 euro
 
L’articolo 10, come modificato al Senato, introduce una nuova misura interdittiva per i soggetti condannati per reati quali attentati per finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio o strage, volta a prevenire la reiterazione di condotte illecite in contesti di aggregazione collettiva. In particolare, il Senato ha introdotto tra i reati la cui condanna è presupposto per l’applicazione della misura interdittiva anche i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
 
L’articolo 11, integralmente sostituito nel corso dell’esame al Senato, apporta una serie di modifiche in materia di lesioni personali, innovando il codice penale e il codice di procedura penale. A tal riguardo, la disposizione estende la procedibilità d’ufficio ai casi di lesioni personali compiute nei confronti del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico. Viene inoltre novellato l’art. 583-quater c.p., relativo al delitto di lesioni personali commesse in danno a specifiche categorie di persone offese, ricomprendendo in tale previsione anche le condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici, del personale tecnico e ausiliario della scuola, nonché in danno del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico nell’atto o a causa dell’adempimento delle loro funzioni. Si prevede, altresì, che in tali casi si proceda all’arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell’art. 380, comma 2 c.p.p.
 
L’articolo 12 interviene in materia di iscrizione della notizia di reato e di attività di indagine svolta dall’autorità giudiziaria. In particolare, il comma 1 reca un’apposita disciplina relativa all’iscrizione delle notizie di reato in presenza di una causa di giustificazione, introducendo l’istituto della cd. annotazione preliminare. Il comma 2, invece, regola le attività che può compiere il PM in presenza di un fatto per il quale si è proceduto ad annotazione preliminare.
 
L’articolo 13 prescrive che con decreto del Ministro della giustizia venga data attuazione all’istituzione del registro per l’annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione.
 
L’articolo 14comma 1 reca modifiche in materia di assistenza legale per il personale delle forze di polizia, delle forze armate, nonché dei vigili del fuoco. Nello specifico, si dispone che tale disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis.1 c.p.p.
Il comma 2 esclude dall’obbligo di tracciabilità i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate, nel territorio nazionale, ai fini della detassazione dei rimborsi spese spettanti, dal 1° gennaio 2025, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 2-bis, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 ottobre 2026 il termine per disporre trasferimenti di personale dei vigili del fuoco, nonché appartenente al ruolo dei direttivi con funzioni operative, anche in deroga al requisito di permanenza minima in sede di prima assegnazione.
 
L’articolo 15 modifica la disciplina delle operazioni sotto copertura, prevedendo che essa sia estesa anche in favore degli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, che acquisiscono elementi di prova in ordine a determinate fattispecie criminose nell’ambito delle operazioni di polizia di loro competenza.
 
L’articolo 16, modificato dal Senato, reca modifiche alla disciplina concernente i c.d. permessi di necessità, sia con riferimento ai detenuti in regime di 41-bis o.p., sia con riferimento ai detenuti collaboratori di giustizia. In particolare al Senato è stata introdotta la previsione che i termini per presentare ricorso contro le decisioni sui permessi per i detenuti soggetti al regime dell’articolo 41-bis siano di 48 ore per il pubblico ministero e 15 giorni per il detenuto; il termine attualmente vigente è di 24 ore per entrambi.
 
L’articolo 17 esenta gli allievi dei corsi di polizia dalla ripetizione degli accertamenti dell’efficienza fisica, in sede di partecipazione a concorsi, interni o pubblici, anche se già indetti, per il passaggio ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato (commi 1 e 2).
Inoltre conferisce la facoltà di determinare, nei bandi di concorso per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, prove d’esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato il quale abbia riportato l’idoneità nelle prove d’esame e negli accertamenti obbligatori (comma 3).
Infine prevede l’ammissione di candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, nel limite del 10 per cento dei posti (comma 4).
Le disposizioni recate dal comma 3 e dal comma 4 valgono fino al 31 dicembre 2027.
 
L’articolo 18, commi da 1 a 4, reca modifiche alle disposizioni di carattere transitorio in materia di concorsi interni della Polizia di Stato contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Nel corso dell’esame presso il Senato è stata introdotta una ulteriore disposizione concernente un concorso straordinario da bandire nell’anno 2027, per titoli, per 451 posti di ispettore tecnico. 
 
L’articolo 19 prevede che possano essere banditi – fino al 31 dicembre 2027 – concorsi pubblici per l’accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui accedano candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso. E reca disciplina circa la commissione esaminatrice per tal tipo di concorso.
 
L’articolo 19-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina del collocamento in posizione di disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato, in particolare riducendo il limite massimo di collocamento in disponibilità, estendendo la durata massima della relativa permanenza e prevedendo una disciplina specifica per i dirigenti in disponibilità che conseguano una promozione o nomina alla qualifica superiore.
 
L’articolo 20 prevede la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2027, concorsi straordinari per marescialli carabinieri in possesso di laurea triennale e contiene una serie di norme in materia di personale dell’Arma (tra cui requisiti per l’arruolamento,  prolungamento della ferma, ruolo tecnico e ruolo forestale, promozioni, aliquota di valutazione per Generale di Corpo d’Armata, alloggi di servizio).
Nel corso dell’esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni concernenti la durata dell’incarico del Vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, estesa a due anni, e la composizione delle commissioni si avanzamento degli ufficiali.
 
L’articolo 21, ai commi da 1 a 8, autorizza il Corpo della Guardia di finanza ad indire concorsi pubblici, fino al 31 dicembre 2027 per il reclutamento di personale con grado di maresciallo nei settori informatico e dell’innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario.
Al Senato è stato poi introdotto il comma 8-bis, che proroga fino al 31 dicembre 2026 il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 9 espunge il riferimento alla guida in stato di ebbrezza costituente reato dalle cause di esclusione per l’ammissione al concorso destinato a selezionare i partecipanti al corso per la promozione a finanziere.
 
L’articolo 21-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, modifica le norme che disciplinano gli avanzamenti di carriera degli ufficiali e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza prevedendo, come causa di esclusione dalle promozioni, l’essere destinatari di sentenza di condanna in primo grado ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta o di decreto penale di condanna esecutivo per delitto non colposo. 
 
L’articolo 22 estende fino all’anno 2025 l’applicazione della procedura straordinaria e semplificata prevista per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente della polizia penitenziaria, in deroga alla disciplina ordinaria. Inoltre, si prevede, per gli anni 2026 e 2027, l’indizione di due procedure concorsuali straordinarie, esclusivamente per titoli, per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria.
 
L’articolo 23 è volto a ridurre la durata del corso di formazione dei vicecommissari del Corpo di polizia penitenziaria e, parallelamente, i giorni di assenza consentiti durante lo svolgimento del corso.
 
L’articolo 24 reca interventi volti al potenziamento e alla riqualificazione professionale del Corpo di Polizia penitenziaria.
 
L’articolo 25 prevede la non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo della polizia a titolo di indennità di presenza.
 
Il comma 1 dell’articolo 26 autorizza il Ministero dell’interno a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nonché ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento. Il comma 2 esclude, fino al 31 dicembre 2027, il personale così reclutato dalle procedure di mobilità volontaria o che lo stesso possa essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comandodistacco o altro provvedimento di contenuto analogo.
Il comma 3 incrementa di 2 milioni di euro le risorse del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.
Il comma 4 modifica la consistenza del contingente di personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario per il recupero, la razionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 dell’articolo 26.
 
L’articolo 27 ai commi 1-5 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano definire un programma di assunzione delle vittime del dovere, del terrorismo e stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, del contagio da Covid-19 durante l’emergenza epidemiologica se personale sanitario o socio-sanitario o farmacista. Se deceduti, la disposizione vale per i familiari superstiti. La disposizione prevede anche, per i familiari delle vittime del dovere, la facoltà di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio mirato. Sono infine introdotti alcuni obblighi, per le pubbliche amministrazioni tenute all’adempimento dell’obbligo assunzionale così previsto. 
I commi 6-8 riconoscono poi alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, il diritto di assentarsi dal posto di lavoro fino a ventiquattro ore annue, per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
 
L’articolo 27-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce una nuova tutela per il personale statale impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, garantendo il diritto di riscatto degli alloggi del programma del 1991 in caso di vendita a terzi. 
 
L’articolo 28 introduce un obbligo per detenuti ed internati stranieri di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire gli elementi in loro possesso in ordine ad età, identità e cittadinanza nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Il mancato rispetto di tale obbligo di cooperazione rileva ai fini della liberazione anticipata nonché ai fini del giudizio di pericolosità sociale, presupposto necessario per l’espulsione dello straniero che risulti condannato per reati che prevedano l’arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo. 
 
L’articolo 29, al comma 1, prevede che l’ufficio di polizia di frontiera – ovvero il questore quando abbia le attribuzioni di polizia di frontiera – curi le attività di trasferimento nello Stato membro di arrivo delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna all’Unione europea e prive del diritto di soggiorno. Inoltre si specifica che, in caso di violazione di un secondo ordine di espulsione, non occorre l’adozione di un ulteriore ordine di espulsione ma, salvo che sopraggiungano situazioni personali diverse, si procede direttamente al trattenimento presso un CPR ovvero, quando possibile, all’espulsione amministrativa. Il comma 2 disciplina le modalità con quali i dati relativi ai passeggeri delle navi da passeggeri sono raccolti nel sistema informativo del Dipartimento di pubblica sicurezza. Il comma 3 abroga la disposizione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede la concessione del gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri extra UE avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali.
 
L’articolo 30 autorizza il Ministero dell’interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell’Unione europea – per la realizzazione e la ristrutturazione dei centri per l’accoglienza, l’assistenza e al trattenimento dei cittadini stranieri.
Inoltre, si prevede che le notificazioni degli atti ai richiedenti asilo, possano essere effettuate, in alternativa al servizio postale ordinario, mediante posta elettronica certificata.
 
L’articolo 30-bis, introdotto nel corso dell’esame del Senato, interviene in materia di rimpatrio volontario assistito, inserendo il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell’interno nell’attuazione dei programmi di rimpatrio assistito e riconoscendo, altresì, un compenso in favore del rappresentante legale che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di adesione ai predetti programmi, ad esito della partenza dello straniero.
 
L’articolo 30-ter, introdotto al Senato, prevede che il magistrato di sorveglianza adotti la decisione sull’espulsione dei detenuti stranieri nel termine di 15 giorni.
 
L’articolo 31 autorizza il versamento da parte delle Autorità svizzere all’entrata del bilancio dello Stato del secondo contributo (20.000.000 di franchi svizzeri) per il sostegno di misure nel settore della migrazione, nel quadro dell’Accordo quadro tra Italia e Svizzera sottoscritto il 17 maggio 2024, per le spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.
 
L’articolo 32 stabilisce che il Ministero dell’interno può, in deroga alla normativa vigente, affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri.
 
L’articolo 33 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

► Per maggiori approfondimenti si consulti il dossier di documentazione. 

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