IL CASO
In tema di gestione del contenzioso innanzi al Giudice di Pace relativa a verbali di accertamento di violazioni alle norme del codice della strada, si chiede se l’ordinanza di fissazione dell’udienza con contestuale sospensione dei termini “congeli” anche la decorrenza del termine perentorio dei 60 giorni per effettuare la comunicazione dei dati del conducente, ovvero se, all’opposto, non determini alcuna sospensione relativa all’art. 126-bis con conseguente redazione del verbale relativo al rigetto del ricorso.
Si precisa che il ricorso depositato nulla contiene in merito a chi si trovasse alla guida al tempo della commessa violazione.
In realtà il giudice di pace può, anche inaudita altera parte, sospendere l’efficacia esecutiva de provvedimento impugnato, con le modalità previste dall’articolo 5 del d.gs. 150/2011.
Quindi, occorrerebbe comprendere cosa si intenda precisamente per efficacia esecutiva del verbale del codice della strada, ma non esiste, a mia conoscenza, una risposta univoca perché ogni giudice di pace ha una sua interpretazione del provvedimento che adotta.
In analogia con quanto è previsto per i provvedimenti del giudice, che – acquisita efficacia esecutiva possono essere portati a compimento coattivamente – si dovrebbe intendere per efficacia esecutiva del verbale ogni effetto che con il decorso di un termine dia luogo a un evento negativo nella sfera giuridica del destinatario del provvedimento.
Di norma, ad esempio, si ritiene che, nonostante il termine generico, la sospensione dell’efficacia esecutiva si possa riferire intanto alla sospensione della riscossione coattiva, mentre, invece, non dovrebbe riferirsi agli effetti del mancato pagamento (cioè la trasformazione del verbale in titolo esecutivo) in quanto all’esito del ricorso, in caso di soccombenza del ricorrente, il giudice conserva la possibilità di ricondurre la sanzione al minimo edittale e, quindi, non avrebbe alcuna giustificazione la sospensione dell’efficacia del verbale per evitare la trasformazione in titolo esecutivo.
Altro caso di sospensione dell’efficacia che potrebbe avere un senso è quella relativa a talune sanzioni accessorie, considerato che queste sono applicate di norma con il verbale, che per tali misure è titolo immediatamente esecutivo; in tal caso il giudice, rilevato il fumus boni iuris e il periculum in mora costituito dagli effetti della sanzione accessoria potrebbe sospenderne l’efficacia esecutiva (si pensi a una contestazione dubbia dalla quale sia conseguita la sospensione della patente o il fermo del veicolo di un rappresentante di commercio).
Quanto all’obbligo di comunicare i dati del conducente, personalmente non ritengo che questo possa determinare un periculum in mora nel senso giuridicamente sostenibile, nemmeno in presenza di oggettivi dubbi sulla fondatezza della contestazione, anche perché gli effetti sulla patente si determinano solo con la definizione del procedimento; tuttavia, dall’inadempimento non sospeso deriva sicuramente un effetto negativo che è l’applicazione di una ulteriore sanzione e con il decorso dei 60 giorni utili per la comunicazione si determina un effetto che si potrebbe intendere come “esecutivo”, anche se, a mio modesto parere non è questo il periculum in mora a cui si deve fare riferimento. Quindi, la conclusione non è certa, per cui il consiglio è sempre quello di far specificare al giudice, meglio se nel provvedimento o comunque a verbale, l’effetto della sospensione che ha inteso applicare, evidenziando che il rispetto dell’obbligo di indicare i dati del trasgressore non può essere sospeso, perché manca l’effettivo periculum in mora conseguente alla comunicazione e che non si può intendere come periculum in mora la sanzione in caso di inadempienza, in quanto se il ricorso appare fondato prima facie, è inutile sospendere il termine, poiché l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del verbale determinerà anche l’inapplicabilità della decurtazione dei punti, per cui non si determinerà alcun pregiudizio prima della decisione finale; nel caso in cui il ricorso fosse respinto, i punti non saranno immediatamente decurtati, anche se la sentenza immediatamente esecutiva, potendo l’interessato proporre appello e sino allo spirare del termine per impugnare la sentenza di primo grado il procedimento non è definitivo e non si possono decurtare i punti; così anche in caso di successiva impugnazione della sentenza di appello.
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