Il numero di identificazione del veicolo – VIN

8 Aprile 2020
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Ai sensi dell’art. 74 c.d.s. i ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, dell’art. 109, c. 1, c.d.s. le macchine agricole e dell’art. 114, c. 3, c.d.s. le macchine operatrici, devono avere i seguenti dati di identificazione:

  • numero di telaio o numero di identificazione;
  • targhetta ove sono riportate le principali caratteristiche del veicolo.

Il numero di telaio viene impresso sulla struttura portante del veicolo mediante punzonatura e riportato sulla targhetta a cura del costruttore del veicolo, qualora il numero originario risulti contraffatto, manchi o sia illeggibile, sia alterato, risulti punzonato erroneamente o sia stato sostituito il telaio o parte della struttura portante del veicolo contenente il numero originario, viene impresso dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile.

Il costruttore sceglie la posizione di punzonatura che ritiene più adatta ed indica il punto esatto di punzonatura sul libretto di uso e manutenzione in dotazione a ciascun veicolo.

 

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