Per tale ipotesi la formulazione sanzionatoria è contemplata dall’art. 666 codice penale, che punisce chiunque organizzi o proponga iniziative di trattenimento e spettacolo senza licenza, ovvero senza la presentazione della SCIA nelle ipotesi di eventi che si concludano entro le ore 24 del giorno di inizio e prevedano meno di 200 partecipanti.
Si tratta di eventi che, per le caratteristiche tecniche degli stessi, non prevedono la convocazione della commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, e che pertanto soggiacciono a sanzione squisitamente amministrativa.
L’elemento fondamentale per comprendere appieno le ipotesi in cui troverà applicazione la sanzione prevista dall’art. 666 c.p., è l’assenza del titolo.
ART. 666 CODICE PENALE: “Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413 a € 2.478. È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Non potremo però contemplare nella fattispecie le ipotesi in cui siano violate le prescrizioni per la sicurezza, siano queste previste nella relazione asseverata ovvero non rispettando quanto stabilito nella pianificazione di sicurezza ed approvato dalla Commissione di vigilanza.
Ne discende, pertanto, che laddove le caratteristiche dell’intervento prevedano l’ottenimento dell’agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS, non potrà considerarsi integrata questa ipotesi semplice, ma piuttosto la fattispecie penale prevista dall’art. 681 codice penale (“Apertura abusiva di locali di intrattenimento e spettacolo”).
ART. 681 CODICE PENALE: “Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a euro 103.”
Deve considerarsi che, laddove per la tipologia di iniziativa promossa fosse previsto l’ottenimento dell’agibilità ex art. 80 TULPS, ovvero una relazione tecnica asseverata alternativa, il mancato ottenimento della licenza o l’omessa presentazione della SCIA integra pienamente la violazione delle prescrizioni per la sicurezza, violazione che non discende dalla trasgressione di specifiche disposizioni operative, ma dalla più generale mancanza di valutazione delle condizioni che minano la sicurezza dell’iniziativa e dei relativi partecipanti.
Va da sé, pertanto, che qualsiasi attività che non abbia ottenuto il titolo abilitativo, laddove questo sia subordinato ai vincoli sanciti dall’articolo 80 TULPS, non potrà ritenersi punibile con la sanzione amministrativa dell’art. 666 c.p., ma soggiaccia piuttosto alla più grave previsione dell’art. 681 cp, che descrive la condotta antigiuridica come un reato di tipo contravvenzionale.
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