Il luogo comune più sbagliato, nella prassi di polizia giudiziaria, per definire quando si debba qualificare una detenzione al fine dello spaccio dalla detenzione per consumo personale, è la mera quantificazione della sostanza posseduta dalla persona.
Orbene, questo parametro non è esclusivo e sufficiente per poter qualificare la condotta illecita.
L’articolo 75 del Testo Unico testualmente recita:
“1-bis. Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.”
Per interpretazione letterale della lettera a) del comma sopraccitato, si afferma che la quantità di sostanza posseduta è uno degli elementi, indubbiamente oggettivo giacché si riferisce ad una tabella definita dal Ministero della Salute e della Giustizia, che si affianca anche ad altri parametri soggetti ad interpretazione circostanziata: il peso complessivo e il confezionamento, la modalità di presentazione e le circostanze in cui sia rinvenuta la sostanza.
Appare evidente, pertanto, che la stessa quantità di sostanza potrebbe riconoscersi per uso personale se in blocco unico piuttosto che porzionata, oppure se detenuta a casa e non piuttosto se occultata addosso, così come la marijuana potrebbe essere lecitamente posseduta se prescritta per esigenze mediche terapeutiche di talune malattie, oppure illecitamente detenuta negli altri casi.
Codice Penale e di Procedura Penale – Spiegati per la Polizia Giudiziaria
SEZIONI DELL’OPERAPARTE I CODICE PENALE• R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Approvazione del testo definitivo del codice penale.• R.D. 28 maggio 1931, n. 601 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.PARTE II CODICE DI PROCEDURA PENALE• D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Approvazione del codice di procedura penale.• D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.• D.M. 30 settembre 1989, n. 334 – Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale.APPENDICESCHEDE SULLA RIFORMA CARTABIA• Novità del D.Lgs. n. 150/2022 in materia di udienza predibattimentale, processo in assenza e indagini preliminari• Modifiche al regime di procedibilità.• Modifiche alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.• Modifiche alla sospensione del procedimento con messa alla prova.INDICI ANALITICIL’acquisto del volume include l’accesso alla sezione online contenente: aggiornamenti fino al 31 dicembre 2023, circolari, schede tecniche e norme complementari.Nella parte interna della copertina sono riportate le indicazioni per l’accesso a tutti i contenuti online inclusi nel volume.
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Possiamo allora postulare che la detenzione per uso personale integra l’illecito amministrativo contemplato dall’art. 75 del DPR 309/1990 in via residuale, vale a dire che ogni qualvolta non si apprezzino le condizioni generali per affermare che la detenzione sia finalizzata alla cessione, soddisfacendo i presupposti quantitativi e circostanziali contemplati dal comma 1-bis lettera a), allora il possesso dovrà sempre considerarsi per uso personale.
Che ci si trovi in una ipotesi di detenzione ad uso personale, e quindi in ambito amministrativo, ovvero delle più gravi ipotesi penali di detenzione al fine dello spaccio ovvero di spaccio vero e proprio, la polizia giudiziaria operante si trova necessariamente di fronte ad un problema di qualificazione della sostanza e di quantificazione del principio attivo contenuto nella medesima.
Anche nelle ipotesi di illecito amministrativo, quindi, risulta necessaria l’analisi delle sostanze, i cui esiti dovranno essere trasmessi entro 10 giorni alla Prefettura competente per territorio del luogo ove si sia accertato il fatto.
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