Il caso: videosorveglianza privata e spazio pubblico

Limiti di legittimità e poteri della Polizia Locale

20 Maggio 2025
Modifica zoom
100%

Indice

Il caso

Un cittadino ha segnalato alla Polizia Locale la presenza, nella via del centro abitato, di una videocamera installata sul balcone del primo piano di un edificio privato. L’obiettivo del dispositivo era orientato verso il marciapiede e la strada pubblica, riprendendo quindi aree accessibili a chiunque. La Polizia Locale ha ricevuto la richiesta di intervenire per verificare la legittimità del sistema e, eventualmente, trasmettere una segnalazione formale all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La soluzione operativa


Il Garante, riguardo i poteri di accertamento della Polizia Locale nell’ambito della videosorveglianza privata ha chiarito che questa possa effettuare “eventuali attività sulla base del potere generale previsto dalla legge 689/81, almeno con riferimento ai luoghi pubblici e aperti al pubblico in cui l’esercizio di tali poteri possa prescindere da specifiche autorizzazioni da parte dell’Autorità giudiziaria (privata dimora), oppure comunque con l’assenso informato dell’avente diritto”. Il Garante ha altresì chiarito che la questione relativa ai poteri di accertamento in ambito di protezione dati, l’Autorità ha la facoltà di esercitare i poteri di controllo previsti dalla normativa di settore e può delegare i controlli a determinati soggetti pubblici, di norma la Guardia di finanza con la quale è attivo un protocollo di intesa. Pertanto, in caso di verifica di sistemi di videosorveglianza il Garante ha confermato la necessità di acquisire, ove possibile, le immagini delle riprese e non solo segnalare il mero angolo di visuale che potrebbe essere lecito in presenza di mascheramenti elettronici o di telecamere finte o non funzionanti. Se ciò non fosse possibile per la mancanza di collaborazione da parte del soggetto che fruisce della videosorveglianza, salvo il fatto costituisca reato e si sia ricevuta la querela della persona offesa (615-bis cp) per cui occorre confrontarsi con la locale procura della Repubblica, si invierà una informativa dettagliata al Garante in modo che possa avviare una attività di indagine incaricando il nucleo speciale della Guardi di Finanza, ovvero inviando comunicazioni agli interessati. 

Per quanto concerne la videosorveglianza privato ai Garante ha ricordato che in base all’art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati (d’ora in poi RGPD), il trattamento effettuato da una “persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” è fuori dall’ambito di applicazione del Regolamento. Al riguardo il considerando n. 18 del RGPD specifica che si considera attività a carattere esclusivamente personale o domestico quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico. Ciò però a condizione che:

– l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione;
– il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).

Al riguardo ha evidenziato anche che la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza dell’11 dicembre 2014, si è espressa nel senso che l’utilizzo di un sistema di videocamera installata da una persona fisica nella propria abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita degli abitanti ma che riprende parimenti lo spazio pubblico, non rientra in un’attività esclusivamente personale o domestico, essendo il trattamento dei dati che ne deriva diretto verso l’esterno della sfera privata della persona che procede allo stesso. Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti, nella prospettiva tuttavia, che un minimo coinvolgimento in prossimità degli accessi può ritenersi ammissibile. In casi eccezionali in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree pubbliche o aperte al pubblico, immediatamente prossime a quelle di pertinenza, a condizione che lo spazio pubblico ripreso sia solo quello immediatamente prospicente gli ingressi e le finestre della propria abitazione e che tale estensione risulti necessaria e proporzionata, in relazione al contesto, per assicurare una protezione efficace. In questi casi è tuttavia necessario che l’entità e l’attualità della minaccia siano adeguatamente documentate (ad esempio da denunce di minacce, furti o atti di vandalismo). Non è comunque mai ammissibile la ripresa di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza o la ripresa di aree di pertinenza di terzi. Con riferimento a quest’ultimo caso, occorre anche considerare la possibilità che, a seconda delle circostanze di fatto, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza possa determinare un’interferenza illecita nella vita privata altrui, punita ai sensi dell’art. 615-bis del Codice penale. Nei casi in cui sussistano motivate ragioni per una limitata estensione delle riprese anche ad aree pubbliche o comuni, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 . Tra queste, l’installazione di adeguati cartelli informativi circa la presenza del sistema di videosorveglianza con espressa indicazione del nome del titolare del trattamento e la definizione di un adeguato periodo di conservazione delle immagini. Ove fosse accertato che le telecamere riprendono aree ulteriori rispetto a quelle di pertinenza, in assenza dei sopra citati presupposti o degli adempimenti previsti dalle disposizioni, il trattamento che ne deriva risulterebbe illecito, con conseguente applicazione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori da parte dell’Autorità.

I pro e i contro

visual selection

Ti consigliamo

FORMATO CARTACEO + ILIBRO

Manuale operativo di Pubblica Sicurezza

L’obiettivo di questo manuale tecnico-operativo è quello di fornire un supporto che permetta non solo di conoscere le norme e gli adempimenti principali in materia di pubblica sicurezza, ma anche che costituisca un utile ausilio didattico a chi è impegnato nelle quotidiane attività operative e a chi si trova ad affrontare un concorso o un corso di formazione per le forze di polizia.L’opera analizza tutti gli aspetti legislativi e giuridici delle materie disciplinate dal TULPS e dalle normative collegate, in modo da delineare, anche grazie all’ausilio di utili tavole sinottiche, un quadro completo ed aggiornato dei molteplici ambiti di intervento delle forze di polizia, nonché delle connesse attività autorizzatorie e di controllo.Questa terza edizione si presenta arricchita da una ampia analisi di casi pratici, accompagnata dalle più recenti circolari del Ministero dell’interno, nonché dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali relativi a pronunce e provvedimenti emessi nell ́esercizio dell’attività giurisdizionale.A sostegno dell’attualità del testo, va sottolineato che i contenuti della presente edizione sono aggiornati alle Leggi 5/5/2023 n. 50; 10/08/2023 n. 103; 13/11/2023 n. 159; 13/11/2023 n. 162; 24/11/2023 n. 168 e 1/12/2023 n. 176, nonché al DPR n. 231 del 27/12/2023 (GU 29/02/2024, n. 50).Adolfo Antonio BonforteFunzionario della Polizia di Stato. Laureato in Giurisprudenza, già Docente in Diritto delle Sicurezza Pubblica, Diritto Amministrativo, Illeciti Amministrativi e Atti di Polizia Giudiziaria, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Alessandria. È autore di libri e articoli in materia giuridica fra cui il Codice di Pubblica Sicurezza Commentato; TULPS, Regolamento e leggi complementari di Maggioli Editore.

 

Adolfo Antonio Bonforte | Maggioli Editore 2024

CORSO DI FORMAZIONE

Come applicare l’Intelligenza Artificiale nella P.A.

I rischi dell’amministrazione e le responsabilità degli amministratori. Dalla teoria alla pratica, regole, prompt e casi reali Corso base

27 Giu 2025  ore 9.30 -12.30

146.40 €

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento