IL CASO
A seguito di un verbale per segnaletica non conforme, è stato fatto un sequestro dei cartelli ai sensi della 689/1981. Dovendo distruggere i cartelli, si chiede se è opportuno predisporre ordinanza di confisca e distruzione dei cartelli anche se la tipologia di sequestro non era prevista dalla norma del codice della strada.
Occorre tenere presente che il sequestro finalizzato alla confisca di cose diverse dai veicoli è solo accennato dall’articolo 213 del codice della strada, anche se il medesimo codice prevede anche la confisca amministrativa di cose diverse dai veicoli; pertanto si ritiene applicabile il d.P.R. 571/1982, regolamento attuativo della legge 689/1981, per quanto non previsto dal codice della strada, anche con riferimento all’articolo 194 del codice della strada.
La procedura in sintesi:
A. L’agente su strada redige il verbale di contestazione per la violazione alla quale consegue la sanzione accessoria e annota sul medesimo che la cosa o le cose sono state sottoposte a sequestro. L’agente, se necessario, appone i sigilli sulle cose sequestrate; nel caso in esame si ritiene non necessario. Se è possibile le trasporta presso gli uffici dell’organo accertatore, dove le cose saranno custodite in attesa del provvedimento di confisca; se non è possibile, le fa trasportare o presso i medesimi uffici o in altro luogo dove possono essere custodite; redige verbale di sequestro e nomina il custode, che, se conservate presso il Comando, può essere un appartenente al medesimo organo di polizia. Se si tratta di somme di denaro, queste saranno custodite in cassaforte per poi essere versate alla prefettura che le gestirà secondo le istruzioni a suo tempo impartite dal Ministero dell’interno, non di interesse per il caso in esame.
B. L’ufficio conserva le cose sequestrate e trasmetti copia del verbale di contestazione, unitamente al verbale di sequestro, alla locale prefettura. Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell’ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell’autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato. Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l’alienazione o la distruzione delle cose, nonché di quelle che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.
C. Si consiglia di conservare le cose sequestrate, se possibile, in apposito contenitore sigillato (una scatola di cartone o un sacco di juta possono essere sufficienti). Della custodia sarà incaricato il capo ufficio da identificarsi con il responsabile della U.O., ovvero altra persona all’uopo incaricata, appartenente al Corpo o Comando, con qualifica non inferiore alla ex sesta.
D. Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate l’autorità procedente ne verifica prima la identità e l’integrità e dopo aver compiuto l’atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell’ufficio e la propria sottoscrizione. Del compimento delle operazioni deve essere redatto processo verbale a cura dell’autorità procedente.
E. La prefettura, se sussistono i presupposti e al termine dell’eventuale contenzioso, ove sia divenuto definitivo il verbale, dispone la confisca delle cose. Quando il provvedimento che dispone la confisca è divenuto inoppugnabile, il prefetto dispone con ordinanza la distruzione delle cose confiscate (o il versamento delle somme di denaro sequestrate) da eseguirsi a cura dell’organo di polizia stradale procedente, al quale a tal fine viene inviata copia autenticata dell’ordinanza. Le spese, ove sostenute, gravano sul trasgressore, in solido con l’eventuale proprietario o possessore delle cose sequestrate.
F. L’ufficio di custodia, ricevuta la copia autentica dell’ordinanza provvederà ad annotarla nel registro di cui al punto b) e quindi procederà alla distruzione delle cose, redigendo verbale e facendo menzione della data in cui questa è stata eseguita nel medesimo registro (si ricorda che l’ordinanza viene trasmessa all’organo di polizia stradale solo una volta divenuta inoppugnabile).
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