Superamento del periodo di comporto. L’ARAN precisa gli adempimenti dell’ente

di Vincenzo Giannotti

30 Novembre 2021
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Le disposizioni contrattuali (art.36 del CCNL 21/05/2021) prevedono che il dipendente possa sommare al massimo un periodo complessivo di malattia non superiore ai 18 mesi, sommandosi a tal fine tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

In caso di malattia riconosciuta per causa di servizio, il contratto prevede che il dipendente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica, e comunque non oltre i complessivi 36 mesi. Inoltre, si prevede che il dipendente possa richiedere all’ente, superato il periodo di 18 mesi, un ulteriore periodo di 18 mesi senza retribuzione, in casi particolarmente gravi. L’ARAN con orientamento applicativo CFL144 del 24 novembre 2021, ha escluso in quest’ultimo caso la possibilità da parte dell’ente, ossia in assenza della comunicazione del dipendente, di procedere in via autonoma alla concessione di tale ulteriore periodo.

 

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