IL CASO
Si vuol proporre un quesito sul concetto di ripetizione in caso di guida senza patente. In particolare, si chiede da quando essa si può applicare.
Tizio viene sorpreso a circolare per la prima volta con la patente revocata in data 1/8/23. Si procede a contestare la violazione dell’art. 116 con il fermo amministrativo per tre mesi. Tizio propone subito ricorso per mancanza di notifica del provvedimento di revoca e ottiene l’annullamento in toto del procedimento compreso del fermo amministrativo.
In data 01/09/23, gli viene notificato il provvedimento di revoca della patente. In data 03/09/23, Tizio viene fermato un’altra volta, e gli viene contestato nuovamente l’articolo 116.
In questo caso si applicherà il fermo amministrativo o va comunque ritenuta valida la ripetizione e quindi la confisca?
Per esserci la ripetizione, la precedente violazione deve essere per forza definita ossia decorsi inutilmente i termini per proporre il ricorso o quando esso sia stato rigettato, oppure per la ripetizione non serve che il precedente verbale sia definito?
L’annullamento del verbale e delle conseguenti sanzioni determina l’insussistenza dell’illecito; di conseguenza manca la violazione che costituisce la base per la reiterazione e, quindi, la violazione commessa il 3 settembre 2023 (riprendendo la data indicata nel quesito) non è la seconda violazione del biennio, ma bensì è la prima (e si suppone che successivamente al 1° agosto 2023 comunque il provvedimento di revoca della patente sia stato correttamente notificato).
Nel caso proposto, a quanto pare, il procedimento era stato definito con un annullamento del verbale per violazione dell’articolo 116, comma 15, in quanto il provvedimento di revoca, che ha natura ricettizia, non era stato (ancora) notificato e quindi la violazione era di fatto insussistente.
L’insussistenza della violazione, ovviamente, ha fatto venire meno il precedente necessario per applicare gli effetti della reiterazione, per cui la violazione del 3 settembre sarà di natura amministrativa e comporterà l’applicazione del fermo amministrativo, poiché anche per il comma 17 dell’articolo 116 valgono le medesime considerazioni e quindi in assenza del necessario precedente non opererà l’aggravamento della sanzione accessoria.
Peraltro, a mente dell’articolo 8-bis della legge 689/81, gli effetti dell’annullamento del verbale precedente determinerebbe il venire meno degli effetti della reiterazione anche ove questi fossero già stati applicati nelle more della definizione del procedimento precedente.
Pertanto, le conclusioni paiono scontate circa l’inesistenza della reiterazione nel caso proposto, anche ai fini della determinazione della sanzione accessoria.
Poiché il termine usato nel quesito, “ripetizione”, di fatto non ha una sua collocazione nel codice della strada e nella legge 689/81, se non, come termine generico, nei casi in cui è prevista una conseguenza in ragione della seconda violazione commessa in un determinato periodo (di norma il biennio precedente), è stato interpretato nella risposta come “reiterazione”, in quanto nell’articolo 116 le ipotesi sono quelle della “recidiva” (termine peraltro improprio utilizzato dal legislatore), ovvero della “reiterazione”, richiamata come applicabile in luogo della recidiva dal d.lgs. 8/2016.
Se, altresì, si intende la recidiva del comma 17 alla stregua di una seconda analoga violazione (definita nel quesito come ripetizione, nel senso generale di ulteriori illeciti rispetto a una analoga precedente violazione), mancando una disciplina che ne regola l’applicazione, al pari dei casi in cui un determinato effetto aggravante è previsto se nell’arco di un biennio viene commessa la medesima violazione, l’unica soluzione è fare riferimento alle datate indicazioni fornite dal Ministero e della prassi locale in relazione alle ipotesi originarie presenti nel codice della strada di applicazione della sospensione della patente in caso di nuova violazione.
Per tale aspetto, il Ministero ha ritenuto che “ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nelle ipotesi di recidiva (anche qui il termine è usato impropriamente – N.d.A), appare necessario che il procedimento relativo alla prima infrazione sia definitivamente concluso non potendo, gli organi accertatori, procedere al ritiro della patente nel caso di contestazione al medesimo trasgressore dello stesso illecito nell’arco del medesimo turno di servizio o qualora le due infrazioni siano commesse in rapida successione temporale” (Circolare Ministero dell’interno 24/5/1999 prot.300/A/43106/109/55).
La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Forlì-Cesena, con circolare del 4 novembre 2003, n. 100/2003/Area IV ha comunicato di poter adottare l’eventuale provvedimento di sospensione della patente di guida, per le ipotesi di recidiva, solo quando il verbale di accertamento avrà assunto carattere definitivo, individuando la definizione del verbale, in via alternativa, con:
a) l’avvenuto pagamento dell’oblazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione immediata della violazione;
b) l’avvenuta definizione del ricorso prodotto entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione immediata del verbale di accertamento, al Prefetto o al Giudice di Pace territorialmente competente;
c) l’inutile decorso del termine di 60 giorni senza che sia intervenuto né il pagamento dell’oblazione né la presentazione del ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Quindi, nel caso del comma 17 dell’articolo 116, accedendo all’interpretazione del Ministero dell’interno che lo ha ritenuto non assimilabile alla reiterazione, si dovranno ritenere applicabili le indicazioni ministeriali e della prassi locale (peraltro in bonam partem) che richiedono, per l’applicazione dell’inasprimento delle sanzioni, che l’illecito precedente sia definito e, quindi, secondo il tradizionale schema riproposto anche per la decurtazione dei punti, che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ove ammesso, ovvero che siano conclusi senza accoglimento i gravami proposti tempestivamente, oppure, che nei termini non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato proposto ricorso.
Questo porta alla conseguenza di una procedura non omogenea, dove il comma 15 è legato alla reiterazione e, quindi, alla specifica disciplina dell’articolo 8-bis della legge 689/81, rispetto alla quale non è possibile alcuna deroga, mentre il comma 17 è privo di una propria regolamentazione, restando affidato alle interpretazioni del Ministero e della competente Prefettura, alle quali senza dubbio converrà attenersi.
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