La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, operando nei prima articoli una distinzione tra armi da guerra/tipo guerra, armi comuni da sparo, armi od oggetti atti ad offendere, armi per il cui porto non è ammessa la licenza e particolari strumenti da punta e taglio. Su tali distinzioni si innesta uno specifico sistema sanzionatorio che è stato oggetto delle novità in commento.
Infatti, il decreto-legge n. 23 del 2026 ha introdotto rilevanti modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi e oggetti atti ad offendere, nonché di armi per le quali non è ammessa licenza o strumenti particolari da punta e taglio con l’obiettivo di potenziare il contrasto al porto illegale di tali armi/oggetti e strumenti, con particolare attenzione alla tutela dei minori.
La Newsletter di marzo ha lo scopo di illustrare al personale le novità sostanziali introdotte e di fornire le prime indicazioni operative per le attività di polizia giudiziaria e di sicurezza che quotidianamente competono anche alla Polizia Locale, in attesa delle auspicate indicazioni del Ministero dell’interno.
Le modifiche intervengono su quattro principali fronti:
(a) lo specifico reato di porto di strumenti con lama superiore a 8 cm con relative sanzioni penali e accessorie amministrative (art. 4, commi 8 – 10, L. 110/1975);
(b) l’ampliamento del catalogo degli strumenti vietati di cui all’art. 4-bis con specifiche sanzioni anche con rinvio alle nuove sanzioni amministrative accessorie previste dall’articolo 4, commi 9 e 10;
(c) le sanzioni amministrative a carico dei genitori per le violazioni consistenti nel porto di armi od atti ad offendere, ovvero armi per cui non è ammessa la licenza o particolari strumenti da punta e taglio, commesse da minori (nuovo art. 4-ter);
(d) il divieto di vendita di strumenti da taglio ai minori e gli obblighi per gli esercenti (nuovo art. 4-quater, in parte ancora non in vigore per i commi 3 e 4 che avranno efficacia trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge 23/2026).
La normativa in commento, con le modifiche apportate dal decreto sicurezza 2026, ha ulteriori risvolti che riguardano la normativa sull’ordine di allontanamento (c.d. Daspo Urbano), sul divieto di accesso imposto dal Questore, sul nuovo istituto dell’accompagnamento di polizia e sul rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, aspetti, perlopiù, di competenza principale della Questura.
Per un approccio preliminare alle novità è utile fare riferimento anche alla direttiva della Procura di Parma 29/1/2024, n. 6, adottata in conseguenza delle precedenti modifiche apportate dal decreto “Caivano” alla legge 110 del 1975 (introducendo, tra l’altro, l’articolo 4-bis oggetto delle attuali modifiche e abrogando di concerto il comma 2 dell’articolo 699 del codice penale che resta per il porto di armi senza licenza, quando questa è richiesta). Nella direttiva, che ha il pregio di dare un quadro esaustivo della classificazione delle armi secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione che, peraltro, ha di fatto anticipato la modifica dell’articolo 4-bis della legge 110 del 1975, viene fornita una prima distinzione tra armi proprie e armi improprie:
Armi proprie: sono definite come gli strumenti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (art. 30 T.U.L.P.S. e art. 45 del relativo regolamento). La Direttiva distingue al loro interno le armi da fuoco (che sfruttano il meccanismo esplosivo o deflagrante: pistole, fucili, bombe) e le armi bianche (che sfruttano solo la forza di chi le impugna e la potenzialità lesiva dell’oggetto). La Direttiva dedica particolare attenzione alla sottocategoria delle armi bianche proprie, che comprende tutti gli strumenti atti ad offendere per mezzo di punte, forme contundenti o lame di metallo, nonché le armi da lancio (archi, balestre, cerbottane). Per le armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata; il porto è soggetto a licenza o, se non è ammessa licenza, integra oggi il delitto di cui all’art. 4-bis L. 110/75.
Armi improprie: sono definite come strumenti che, pur avendo una diversa destinazione naturale (e in alcuni casi sono accostate nell’immaginario comune alle armi proprie), possono tuttavia servire all’offesa personale. La Direttiva richiama il dato testuale dell’art. 4 L. 110/75, che individua come oggetti atti ad offendere i bastoni muniti di puntale acuminato, gli strumenti da punta o taglio, le mazze, i tubi, le catene, le fionde, ecc. – Per quanto concerne il manganello e lo sfollagente, questi sono compresi espressamente compresi tra le armi dell’art. 4, comma 1, L. 110/75 come strumenti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, ma soggetti alla disciplina del comma 2 dell’art. 4. Il manganello telescopico costituisce arma impropria secondo la direttiva.
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