Nonostante l’evento sia accaduto su una proprietà privata, e non comunale, è l’amministrazione a dover risarcire i danni. Questo perché “è in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza della aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada”. È la destinazione d’uso del tratto a rilevare nella fattispecie, più che la sua proprietà.
Quindi, dal momento in cui il Comune permette alla collettività di utilizzare un’area privata per il pubblico transito, se ne prende in carico anche l’onere di manutenzione. Ciò significa che ha l’obbligo di accertare che la manutenzione non sia trascurata e che, anzi, venga regolarmente eseguita.
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