Per la richiesta ed il rilascio del contrassegno per le persone invalide, ai sensi art. 381 del regolamento C.d.S., risultano esenti da imposta di bollo quelli per invalidità permanente. Per quanto riguardano i permessi per invalidità temporanea, permane l’obbligo di due marche da bollo, posta una sulla richiesta e una sull’autorizzazione?
Per quanto riguarda l’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, essa va ordinariamente corrisposta sia per l’istanza, sia per l’autorizzazione, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla Tabella B allegata al decreto (onlus, permessi invalidi, etc.). È ad esempio dovuta per la richiesta di passo carrabile (Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 maggio 2002, n. 156/E); anche l’autorizzazione per la regolarizzazione dei passi carrabili va assoggettata, fin dall’origine, al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 4 della citata tariffa, che include tra quelli assoggettabili a tributo “gli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
L’art. 13-bis della Tabella B, dispone l’esenzione per il contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanentemente.
Tenuto conto del tenore letterale della norma, l’esenzione non si applica ad esempio al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l’autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del D.P.R. n. 495/1992 (Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – Agenzia Entrate – 3 gennaio 2001, n. 1 “Legge 23 dicembre 2000, n 388. Primi chiarimenti.”).
Va ricordato che l’imposta è attestata con l’apposita marca che non va apposta sul contrassegno, ma solo sull’istanza per ottenere l’autorizzazione temporanea e sull’autorizzazione temporanea.
Quanto alle spese istruttorie, queste non sono escluse, per cui ogni singola amministrazione valuta l’applicazione e la quantificazione delle tariffe dovute per l’espletamento di una attività, senza che vi sia una specifica preclusione per le attività finalizzate a garantire un diritto, oppure un interesse legittimo.
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