Premessa
Il decreto direttoriale 6 marzo 2026 si colloca nel piano attuativo della riforma che ha trasformato il monopattino elettrico da dispositivo per la micromobilità elettrica, sostanzialmente non identificabile durante la circolazione, a veicolo sottoposto a un regime di tracciabilità amministrativa tramite un contrassegno identificativo, funzionale ai controlli di polizia stradale e alla verifica dell’adempimento assicurativo, senza però approdare a un sistema di immatricolazione in senso proprio. Per il monopattino resta ferma la natura di bene mobile non registrato al PRA, ma è previsto il rilascio di un contrassegno identificativo, privo di documenti di circolazione, che consente comunque di individuare il responsabile della circolazione ai fini sanzionatori: il contrassegno è rilasciato a colui che lo richiede dichiarandosi proprietario del veicolo e, come tale, assume la veste di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 del Codice della strada.
Il riferimento normativo è costituito dall’art. 1, comma 75-quater, in combinato disposto con il comma 75-vicies quater, della legge n. 160 del 2019, come introdotto dalla legge n. 177 del 2024, che pone a carico dei proprietari l’obbligo di chiedere il rilascio del contrassegno identificativo, mentre la sanzione per la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno è prevista dal comma 75-undevicies; la medesima sanzione trova applicazione anche per i casi di circolazione con un monopattino per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater. Non sono invece previste sanzioni per i casi di omessa registrazione della variazione di proprietà, anche perché il contrassegno, una volta applicato, non può essere rimosso senza renderlo inservibile: in caso di vendita il proprietario cedente deve rimuoverlo e comunicare la cessazione del contrassegno, ma non è prevista una sanzione se non effettua la comunicazione.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2025, sono stati definiti sia il prezzo del contrassegno identificativo destinato ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, sia le procedure di emissione, richiesta e rilascio dello stesso. Si è trattato del penultimo passaggio attuativo necessario prima che diventasse concretamente operante l’obbligo di dotare tali veicoli del contrassegno e, di riflesso, anche della copertura assicurativa RCA.
L’obbligo del contrassegno identificativo discende dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 75-vicies quater, inserito dall’articolo 14, comma 1, lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177, che impone ai proprietari dei monopattini elettrici di richiedere un apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato, non amovibile e stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’obbligo, pur previsto dalla legge, è rimasto finora sospeso per la mancanza delle necessarie disposizioni attuative, successivamente adottate in più fasi e completate con il decreto del 6 marzo 2026, ancora soggetto a un periodo transitorio in cui la mancanza del contrassegno non è sanzionabile.
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Il contrassegno identificativo per i monopattini elettrici dopo il decreto direttoriale MIT del 6 marzo 2026
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
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