Gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone

di Luca Ramacci

30 Giugno 2021
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Tra le attività che la Polizia Giudiziaria può compiere di propria iniziativa assume particolare rilevanza, specie nelle indagini relative a violazioni di norme poste a tutela dell’ambiente, l’effettuazione degli accertamenti urgenti.

La materia è disciplinata dall’art. 354 c.p.p.

Nel primo comma di tale disposizione viene data un’indicazione generica dei compiti che la Polizia Giudiziaria deve svolgere ove necessitino tali accertamenti.

Tanto gli agenti quanto gli ufficiali di Polizia Giudiziaria devono curare che, prima dell’intervento del Pubblico Ministero, siano conservate le tracce e le cose pertinenti al reato e che non venga mutato lo stato dei luoghi e delle cose: ciò al fine di rendere possibile la prosecuzione delle indagini.

La norma fornisce l’indicazione di un generico modello di comportamento che, nella realtà, trova attuazione concreta solo sporadicamente, posto che nella maggior parte dei casi è materialmente impossibile il tempestivo intervento del Pubblico Ministero.

Maggior rilievo assume, dunque, il secondo comma della disposizione in esame che disciplina l’attività di Polizia Giudiziaria da porre in essere nel caso in cui l’intervento tempestivo del Pubblico Ministero non sia possibile.

Una successiva modifica, ad opera dell’articolo 3, legge 26 marzo 2001, n. 128, ha poi favorito l’autonomia investigativa della Polizia Giudiziaria prevedendo l’espletamento degli accertamenti urgenti fino al momento in cui il P.M. non assuma la direzione delle indagini e, quindi, non solo nel caso in cui non possa tempestivamente intervenire.

Verificandosi tali ipotesi, i soli ufficiali di Polizia Giudiziaria, qualora si manifesti il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino, si disperdano o si modifichino, possono compiere i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose e, se del caso, possono procedere al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.

In base al disposto della l. 18 marzo 2008, n. 48 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno) l’articolo 354 ora prevede anche che in relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della Polizia Giudiziaria possano adottare le misure tecniche o impartire le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedere, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità.

Oltre ai rilievi sulle cose e sui luoghi, ricorrendo i presupposti sopra indicati, la Polizia Giudiziaria può compiere accertamenti e rilievi sulle persone, diversi dalla ispezione personale che può essere eseguita soltanto dall’autorità giudiziaria (v. articolo 354, comma 3 c.p.p.).

Qualora ricorra l’urgenza, l’attività di accertamento può essere svolta anche dagli agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 113 disp. att. c.p.p.

Nella generica definizione fornita dal codice rientra ogni tipo di accertamento su luoghi, cose o persone, diverso – come detto – dalla ispezione personale.

La Polizia Giudiziaria, per raggiungere il fine di assicurare le tracce del reato e di accertare lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone, potrà compiere attività disciplinate dal codice di procedura penale, come i sequestri o le ispezioni locali, ovvero porre in essere ogni altra cautela ed accorgimento idonei allo scopo, secondo le necessità del momento. Eventualmente potrà avvalersi della collaborazione di ausiliari  (si pensi ad es. all’ispezione cadaverica effettuata con l’ausilio di un medico ovvero ai rilievi fotografici in occasione di un sinistro stradale).

Anche l’attività di accertamento necessita di documentazione in apposito verbale al quale, se del caso, potranno essere allegati altri atti quali planimetrie, fotografie, riprese cinematografiche, etc.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla verbalizzazione delle operazioni effettuate in quanto gli atti compiuti, assumendo nella pratica quasi sempre la veste di atti irripetibili possono essere utilizzati dal giudice ai fini della decisione e costituiscono spesso un supporto determinante per il Pubblico Ministero nella trattazione di processi per violazioni urbanistiche e reati contro l’ambiente in generale.

Avuto riguardo alla natura dell’atto ed alle sue finalità, è previsto dall’art. 356 c.p.p. che alle operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria abbia facoltà di assistere il difensore, senza peraltro che lo stesso debba essere preventivamente avvisato.

 

 

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Docente

Luca Ramacci Magistrato Corte di Cassazione

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