Casi Risolti – Documenti sostitutivi provvisori di guida e di circolazione dei veicoli

Rassegna dei casi in cui in luogo della patente vengono rilasciati documenti provvisori di guida

6 Novembre 2023
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Vi sono casi in cui in luogo della patente vengono rilasciati documenti provvisori di guida, i quali hanno validità limitata nel tempo e in talune occasioni la loro validità è vincolata ad alcune condizioni.

Si tratta di documenti che sostituisco integralmente la patente di abilitazione alla guida di cui il soggetto è titolare e legittimano la conduzione dei veicoli previsti dalla categoria di patente posseduta, nel periodo di validità ed alle eventuali condizioni richieste.

Di seguito, si elencano i documenti provvisori di guida:

  • permesso provvisorio di guida, nelle more del rilascio del duplicato della patente, rilasciato dall’organo di polizia cui si presenta denuncia oppure dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione cui viene presentata domanda di duplicato a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione della stessa;
  • ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie di pratiche automobilistiche) quando esse ritirano la patente per consegnarla all’UMC, per la durata massima di 30 giorni;
  • permesso di guida provvisorio in occasione di rinnovo della patente presso la Commissione Medica Locale (ex art. 126, comma 8-bis, C.d.S.);
  • ricevuta dell’avvenuta conferma o estratto dei contenuti della relazione medica rilasciati dal medico in occasione della conferma di validità. In tale caso, tuttavia, il documento certifica solo l’avvenuta conferma di validità della patente ed è perciò integrativo di altro documento;
  • estratto della patente, con validità di 60 giorni, rilasciato dall’UMC che ritiri la patente per adempimenti propri;
  • permesso provvisorio di guida rilasciato dagli operatori che svolgono servizio di polizia stradale quando il documento venga ritirato quale sanzione accessoria.

In casi particolari è previsto il rilascio di alcuni documenti provvisori per la circolazione dei veicoli a motore che consentono la circolazione del veicolo temporaneamente e con limitazioni:

  • estratto del documento di circolazione, rilasciato dall’U.M.C. per particolari esigenze d’ufficio connesse all’aggiornamento, modifica o ristampa;
  • foglio di via, che autorizza provvisoriamente la circolazione su strada di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non muniti di targhe di immatricolazione;
  • ricevuta rilasciata dallo studio di consulenza per la durata massima di 30 giorni, rilasciata da un’agenzia di pratiche automobilistiche quando ritira dal cliente un documento per adempimenti di competenza;
  • ricevuta di prenotazione rilasciata dall’U.M.C. o altri soggetti previsti dalla normativa a seguito di richieste di revisione o collaudi;
  • certificato di avvenuta revisione rilasciato dall’impresa autorizzata alle revisioni dei veicoli qualora il collegamento al CED della Motorizzazione venga interrotto per cause non dipendenti dall’impresa;
  • permesso provvisorio di circolazione rilasciato dagli organi di polizia in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione;
  • attestazione di impossibilità emissione documento unico rilasciato dal PRA nei casi in cui il documento unico è trattenuto presso l’ufficio PRA e il procedimento di reimmatricolazione o di trasferimento della proprietà è in corso di completamento, in quanto sospeso per cause tecniche;
  • attestazione della revisione per mancato collegamento in fase di inserimento degli esiti e/o della stampa dell’etichetta, rilasciata dall’U.M.C. nel caso di interruzione del collegamento telematico e valida per il tempo strettamente necessario all’emissione della predetta etichetta e del certificato di revisione.