Nozione
Il D.Lgs. n. 114/1998 (art. 28) assoggetta il commercio itinerante ad autorizzazione in base alla normativa emanata dalla Regione del Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.
Alcune Regioni hanno sostituito con la SCIA la predetta autorizzazione. In caso di esercizio senza autorizzazione o in difformità con quest’ultima, va sequestrata l’attrezzatura e la merce posta in vendita ai fini della successiva confisca.
Riferimenti normativi
Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 114/1998 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Note operative e procedurali
Redigere:
► il verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981)
► il verbale di accertamento
► il verbale di sequestro
► il verbale di affidamento in custodia.
► Effettuare comunicazione al Dirigente/Responsabile dell’Ufficio comunale competente
Prontuario delle violazioni
| VIOLAZIONE | SANZIONE | PROCEDURA |
| Norma: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, co. 2 e 4, e 29, co. 1 Fattispecie: esercitare l’attività commerciale su area pubblica in forma itinerante senza possedere la prescritta autorizzazione | Pecuniaria da € 2.582 a € 15.493 P.M.R. € 5.164 Sanzione accessoria Confisca delle attrezzature e della merce | Autorità Sindaco |
| Norma: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, co. 2 e 4, e 29, co. 1 e 3 Fattispecie: esercitare l’attività commerciale su area pubblica in forma esclusivamente itinerante senza possedere la prescritta assegnazione del posteggio | Pecuniaria da € 2.582 a € 15.493 P.M.R. € 5.164 Sanzione accessoria Confisca delle attrezzature e della merce | Autorità Sindaco |
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