Come Agire: esercizio itinerante senza autorizzazione

Le sanzioni e gli atti da redigere

4 Dicembre 2024
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Nozione


Il D.Lgs. n. 114/1998 (art. 28) assoggetta il commercio itinerante ad autorizzazione in base alla normativa emanata dalla Regione del Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.

Alcune Regioni hanno sostituito con la SCIA la predetta autorizzazione. In caso di esercizio senza autorizzazione o in difformità con quest’ultima, va sequestrata l’attrezzatura e la merce posta in vendita ai fini della successiva confisca.

Riferimenti normativi


Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 114/1998 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Note operative e procedurali


Redigere:
► il verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981)
► il verbale di accertamento
► il verbale di sequestro
► il verbale di affidamento in custodia.

► Effettuare comunicazione al Dirigente/Responsabile dell’Ufficio comunale competente

Prontuario delle violazioni

VIOLAZIONESANZIONEPROCEDURA
Norma: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, co. 2 e 4, e 29, co. 1

Fattispecie: esercitare l’attività commerciale su area pubblica in forma itinerante senza possedere la prescritta autorizzazione
Pecuniaria
da € 2.582 a € 15.493

P.M.R.
€ 5.164

Sanzione accessoria
Confisca delle attrezzature e della merce
Autorità
Sindaco
Norma: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, co. 2 e 4, e 29, co. 1 e 3

Fattispecie: esercitare l’attività commerciale su area pubblica in forma esclusivamente itinerante senza possedere la prescritta assegnazione del posteggio
Pecuniaria
da € 2.582 a € 15.493

P.M.R.
€ 5.164

Sanzione accessoria
Confisca delle attrezzature e della merce
Autorità
Sindaco

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