Illegittima la contravvenzione irrogata a conducente che sorpassava un’altra auto in prossimità di un incrocio. Nel caso in specie considerato dal Tribunale di Siena l’assenza di segnaletica verticale, non posizionata dal Comune competente, e orizzontale, cancellata dall’usura. Queste due condizioni, accompagnate alla non visibilità e alla non prevedibilità dell’intersezione, coperta dalla vegetazione, assolvono il trasgressore.
Tra gli elementi che il Tribunale rileva pertinenti, il fatto che:
“non pare, in effetti, ricorrere in concreto l’elemento soggettivo della colpa a carico del conducente del motoveicolo al momento dell’effettuazione del sorpasso in prossimità del luogo del sinistro, non risultando oggettivamente visibile e prevedibile la presenza dell’imminente intersezione:
– come evincibile dalla documentazione fotografica allegata in atti, invero, la visione dell’imbocco di via (omissis) appare impedita, oltreché dalla mancanza di alcun segnale della tipologia di cui alle citate figure II 43/a-b-c del Regolamento, anche dalla presenza di veicoli in sosta e di alberi;
– inoltre, la presenza sul manto stradale di linea discontinua fornisce, per contro, all’utente stradale un’indicazione contraddittoria con il divieto di sorpasso di cui all’art. 148, comma 12 CdS come specificato dall’art. 347, comma 3 Regolamento;
– parimenti contraddittoria con il predetto divieto, ed ancor prima con la presenza di un’intersezione stradale, appare l’apposizione, quasi a ridosso della stessa, di stalli di sosta per veicolo, stante il divieto di sosta, posto dall’art. 158 CdS, in corrispondenza ed in prossimità delle aree di intersezione;
– la stessa relazione peritale datata 21/01/13, contenuta nel fascicolo di primo grado, del resto, nel ricostruire la dinamica del sinistro, rileva l’impossibilità per chi si trovi in fase di sorpasso nell’area de qua di avvedersi dell’intersezione, oggettivamente non percepibile e peraltro non segnalata.
Donde, la non ascrivibilità dell’infrazione a carico del conducente, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata, non emergendo exactis una conoscenza particolare da parte dello stesso dello stato dei luoghi, l’onere della cui dimostrazione incombeva in capo alla PA resistente, in ossequio ai principi invalsi in tema di riparto degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa.”
Il ricorso avrebbe avuto diverso esito se l’Amministrazione fosse stata in grado di provare che l’automobilista aveva già, per familiarità coi luoghi, consapevolezza della presenza dell’incrocio.
Tutto ciò non comporta comunque responsabilità o oneri risarcitori in carico all’Amministrazione, a meno di pericoli nascosti, imprevedibili e non affrontabili facendo riferimento alla comune prudenza e ai dettami del Codice della Strada.
Continua a leggere la Sentenza n. 90 del 24.01.2017 del Tribunale di Siena
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