Le modifiche dell’articolo 187 appaiono molto più articolate e afflittive rispetto a quelle dell’articolo 186. Sono state inoltre introdotte alcune misure cautelari prima non previste, anche solo sulla base del solo esito positivo degli accertamenti qualitativi non invasivi e un nuovo sistema sanzionatorio a carico di coloro che non sono titolari di patente di guida, ovvero che sono titolari di una autorizzazione ad esercitarsi.
La prima cosa che appare evidente è la soppressione del riferimento allo stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, ovvero, anche se non più richiamato in rubrica, di sostanze psicotrope. Secondo la nuova formulazione, in maniera assai discutibile, il conducente potrebbe incorrere nei rigori dell’articolo 187 per il solo fatto di essere positivo a una delle sostanze censite nelle tabelle allegate, anche senza che la presenza di queste nei liquidi biologici abbia determinato una evidente alterazione nei comportamenti di guida. Occorre ricordare che se l’assunzione di sostanze stupefacenti è di norma vietata, salvo limitati usi terapeutici debitamente prescritti all’interno di un protocollo medico, al contrario, l’uso di psicofarmaci è sempre consentito dietro prescrizione medica e, in entrambi i casi, la rintracciabilità di tali sostanze nei fluidi corporei può estendersi per molti giorni dal momento dell’assunzione, anche per alcune settimane, senza che vi sia alcuna controindicazione nella guida.
Rispetto a queste conclusioni, viene obiettato dai sostenitori delle modifiche, che la permanenza delle sostanze nel sangue e nella saliva è molto breve, per cui si presuppone che, ove rilevate, i loro effetti perdurino e incidano nei comportamenti del conducente. La tesi pare priva di fondamenti ed espone la norma a facili critiche. Infatti, anche se questo fosse provato in termini scientifici (ma sappiamo che così non è), allora si sarebbe dovuto costruire un impianto sanzionatorio simile a quello degli articoli 186 e 186-bis, prevedendo sanzioni più lievi legate alla semplice positività e sanzioni più gravi, proprie dell’articolo 187, nel caso in cui la positività si accompagni all’alterazione. Tali conclusioni sono ancora più ragionevoli se si considera che con un preciso intervento, il legislatore della riforma ha modificato contestualmente gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, legando l’aggravante specifica non alla presenza di sostanze nei liquidi biologici, ma al loro effetto sulla guida del conducente.
Quindi, fermo restando che la presenza di una evidente alterazione resta una delle condizioni che legittimano la richiesta di accertamenti urgenti sulla persona per individuare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, per cui in questi casi si dovrà ancora fare riferimento allo stato di alterazione, quando invece tali accertamenti sono richiesti per la positività ai test speditivi, ovvero alla circostanza che si sia verificato un incidente stradale, potrà accadere di trovare tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope senza avere alcuna prova che queste abbiano determinato una alterazione dei comportamenti del conducente, ma, a differenza di quanto accadeva prima, si dovrà procedere anche per il solo fatto che il conducente ha guidato dopo la loro assunzione. Questa modifica desta non poche perplessità e si dubita che, almeno per come si presenta, possa resistere al vaglio di costituzionalità, anche perché se si può chiedere a un conducente di non porsi alla guida in stato di alterazione, pare improbabile che si possa pretendere che dopo aver assunto giorni prima una delle sostanze incompatibili con la guida di un veicolo, eventualmente anche un farmaco regolarmente prescritto o in ipotesi anche un farmaco non soggetto a prescrizione con tracce di sostanze riconducibili alle tabelle allegate al d.P.R. 309 del 1990, si sottoponga a un esame del sangue per verificare se sono ancora presenti tracce di tali sostanze.
Analogie con altre disposizioni che riguardano casi apparentemente sovrapponibili, non convincono, come chi fa riferimento alla normativa antidoping (la vicenda del tennista Sinner è emblematica), perché il doping è poi finalizzato a migliorare le prestazioni di un atleta, per cui non ha alcun rilievo il fatto che siano presenti solo minime tracce di sostanze vietate nei liquidi biologici, poiché vi è un divieto assoluto di assumere farmaci dopanti che possono implementare le capacità atletiche e la presenza delle stesse determina una presunzione di un effetto già raggiunto. Sempre facendo un parallelismo con la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di alcol, nelle due distinte previsioni dell’articolo 186 e 186-bis, la prima condizione riscontrata nel conducente è legata a un limite di legge che determina una presunzione dell’alterazione dei comportamenti sufficiente per applicare le pesanti sanzioni previste dall’articolo 186, mentre la presenza di alcol, anche in minima percentuale, ma non superiore al tasso legale che determina l’ebbrezza, consente e solo per taluni conducenti, l’applicazione di un semplice sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti sulla patente.
Quindi, sarebbe stato ragionevole e conforme ai principi di proporzionalità applicare, semmai, una sanzione modulata sull’effetto delle sostanze e non la medesima sanzione sia ai conducenti positivi alle sostanze stupefacenti o psicotrope, ma non in stato di alterazione, si a quelli gravemente alterati da tali assunzioni che, poi, sono anche i soli ad essere soggetti al trattamento più grave nel caso in cui abbiano causato un incidente con lesioni gravi o gravissime, ovvero la morte di una o più persone.
Sotto il profilo operativo, gli organi di polizia stradale, in presenza di tali sostanze rilevate a seguito di esami tossicologici, per lo più in conseguenza di incidenti stradali, dovranno sempre e comunque procedere secondo l’articolo 187, salvo ricordare che in assenza della prova dell’alterazione non troveranno applicazione, invece, le specifiche ipotesi aggravate degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.
Andando oltre alla criticabile scelta del riformatore, relativamente alle modalità di accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope viene sostituito il prelievo della mucosa orale, mai attuato per l’invasività della pratica che richiedeva la presenza di personale sanitario, con il prelievo di un campione di fluido del cavo orale che può essere effettuato dagli stessi organi di polizia stradale.
Tale prelievo costituisce accertamento urgente sulla persona e potrà essere effettuato solo nel caso in cui gli accertamenti qualitativi non invasivi abbiano dato esito positivo, oppure in caso di incidente stradale o anche sulla sola base di evidenti sintomi dello stato di alterazione. Il campione prelevato dovrà poi essere sottoposto agli accertamenti tossicologici presso laboratori certificati, in conformità alle metodiche applicate per gli accertamenti tossicologici forensi. Sarà però necessaria l’emanazione di una direttiva interministeriale. Nel caso di prelievo del fluido dal cavo orale occorre ricordare, rifacendosi ai protocolli del Ministero dell’Interno e del Ministero della salute che tale accertamento è prova della recente assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, per cui tale metodologia potrebbe ritenersi valida per dimostrare che l’effetto delle sostanze rinvenute nella saliva ha una diretta correlazione con il comportamento di guida del conducente, ma anche in tal caso va tenuto presente che alcune sostanze, a quanto risulta, hanno una permanenza nella saliva che può arrivare a tre giorni, mentre nel sangue si registrano tracce di alcune sostanze anche per settimane.
Nel caso in cui l’accertamento speditivo abbia dato esito positivo e non siano disponibili i risultati degli accertamenti sui fluidi del cavo orale o sui liquidi biologici, resta ferma la possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, aggiungendo la possibilità di impedire nell’immediatezza al conducente di continuare a condurre il veicolo, per cui laddove questo non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, lo stesso sarà fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa, con le normali garanzie per la custodia a spese del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili.
La patente ritirata resterà custodita presso l’organo accertatore e la guida durante il periodo di ritiro provvisorio dell’abilitazione sarà punita ai sensi dell’articolo 216 del codice della strada.
L’accertamento qualitativo non invasivo con esisto positivo, in assenza della possibilità di sottoporre il conducente al prelievo dei fluidi del cavo orale o dei liquidi biologici, sarà sufficiente agli organi di polizia stradale per imporre un immediato divieto di guida al conducente; per la gestione del veicolo vale quanto previsto al punto precedente. In questo caso, il prefetto dispone che il conducente si sottoponga nel termine di sessanta giorni alla visita in commissione medica locale; nel caso in cui non si presenti entro il termine fissato, la patente è sospesa sino all’esito della predetta visita; in caso di inidoneità accertata dalla commissione, la patente è revocata. Si rinvia all’articolo 219, comma 3-ter, per cui si deve ritenere che anche in questo caso di revoca non sarà possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222. Quindi, l’accertamento speditivo, seppure si tratti di metodiche empiriche non soggette a specifica approvazione od omologazione, ovvero a un disciplinare, diventa elemento per imporre provvedimenti non direttamente sanzionatori, ma con funzione cautelare.
Pressoché invariato, ancorché all’apparenza più complesso, il procedimento di revisione della patente che il prefetto dispone nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito positivo; viene specificato che il titolare della patente deve sottoporsi agli accertamenti in commissione medica entro 60 giorni (si presume dalla notifica dell’ordinanza che la dispone) e che nel caso in cui non si presenti nel termine fissato la patente è sospesa sino all’esito della verifica, ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del codice della strada. Anche in questo caso l’inidoneità accertata dalla commissione comporta la revoca della patente e il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222.
Nel caso di conducenti minori degli anni ventuno non titolari di patente che hanno guidato qualsiasi veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero che si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti scatta il divieto conseguire una patente di guida, anche per conversione di patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell’UE o dello SEE, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età; se si tratta di conducenti muniti di figlio rosa le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida, e l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione ad esercitarsi; per la durata di tale divieto si rinvia in analogia a quanto previsto nel caso di conducenti minori di anni ventuno non titolari di patente, ma il richiamo al compimento del ventiquattresimo anno di età non pare conferente al caso in quanto potrebbe trattarsi di conducenti che hanno già compiuto ventiquattro anni. Sarebbe opportuno specificare che non può essere conseguita una nuova autorizzazione prima che sia trascorso in determinato periodo.
Proseguendo con le nuove misure afflittive, fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo, nel caso di guida dopo l’assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, se il conducente non è munito della patente, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero da uno Stato non facente parte dell’UE o dello SEE, per un periodo corrispondente a quello della sospensione che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida. In luogo dell’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie definitive della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati.
Infine, come provvedimento finalizzato alla verifica nel tempo dei requisiti psicofisici, all’esito della revisione della patente, la validità dell’abilitazione non potrà essere confermata per la prima volta per più di un anno e la successiva conferma di validità non potrà eccedere tre anni e quelle successive cinque anni.
Infine, nel caso in cui sia disposta la revisione della patente in conseguenza del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è sempre disposta la sospensione della patente sino all’esito della visita in commissione medica locale.
►►Vedi lo Speciale◄◄
PER APPROFONDIRE
Riforma Codice della Strada: guida dopo l’assunzione di stupefacenti
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento