ARAN: festivo infrasettimanale del personale turnista delle Funzioni Centrali e differenze con quello delle Funzioni Locali

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

13 Luglio 2020
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L’ARAN in data 22 giugno 2020 – Orientamento applicativo CFC 39/b  – ha negato la fruizione del riposo compensativo, al personale in turnazione delle amministrazioni centrali, in caso di giorno lavorato ricadente in una giornata festiva infrasettimanale. Le conclusioni dei tecnici dell’ARAN si basano sul notevole contenzioso che afflitto per anni il reparto degli enti locali, il cui epilogo, ormai consolidato del giudice di legittimità, ha negato che possa essere riconosciuto un riposo compensativo o la remunerazione del lavoro straordinario al personale in turnazione nel giorno lavorato ricadente in una giornata festiva infrasettimanale. Qui di seguito la risposta dell’ARAN e le differenze con il contratto delle Funzioni Locali.

La risposta dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo CFC 39/b l’ARAN ha negato che vi sia uno spazio contrattuale che permetta di remunerare o in alternativa disporre una giornata di riposo compensativo per il personale che, inserito in turnazione svolga la sua attività in una giornata ricadente nella festività infrasettimanale.
L’Art.19 del CCNL 2016-2018 delle Funzioni Centrali al comma 5 prevede che:
Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c)”.

Ora, secondo i tecnici dell’ARAN il contratto ha disciplinato le modalità di svolgimento delle turnazioni, prevedendo che per il “disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro ”, ai dipendenti turnisti è corrisposta, tra le altre, un’identità specifica per il lavoro prestato una giornata festiva infrasettimanale e, che tale maggiorazione, ai sensi della lett. d, comma 5 dell’articolo in commento, è ulteriore rispetto alle maggiorazioni previste nelle lettere precedenti, le quali disciplinano rispettivamente le maggiorazioni da riconoscere nell’ipotesi di turno notturno o festivo (lett. b) e quelle di turno festivo notturno (lett. c).
In conclusione, al di fuori della remunerazione prevista dal contratto non residuano più ulteriori condizioni di beneficio per i dipendenti.

Va, tuttavia, precisato che diversamente dal contratto degli enti locali (ora funzioni locali) il contratto delle funzioni centrali preveda in modo espresso che, la percentuale di maggiorazione della turnazione, così come declinata dal sopra indicato comma 5 dell’art.19, possa essere maggiorata dalle parti in sede di contrattazione decentrata. Detta possibilità è stata, infatti, riconosciuta dall’art.7, comma 6 lett. h) che ha disposto che sono soggetti a contrattazione collettiva integrativa “l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall’art. 19, comma 5”. Va, infatti, evidenziato come le risorse per la remunerazione del personale turnista sia collocata all’interno del fondo unico di amministrazioni, per cui sarebbe in questo caso consentito agli enti di maggiorare la remunerazione dell’orario di turnazione del personale anche per le giornate festive infrasettimanali che il contratto pone come base con una maggiorazione ulteriore del 10% in caso di prestazione svolta in orario non notturno (dove la percentuale di maggiorazione oraria è pari al 30% della retribuzione base raggiungendo così un incremento del 10%) mentre in caso di orario notturno andrà aggiunto il 10% alla maggiorazione oraria del 50% prevista nella giornata notturna di un giorno festivo.

 

 

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