Sosta (e fermata) negli stalli per i veicoli elettrici in ricarica

Dal 14 gennaio 2017 è entrata in vigore la lettera h-bis, c. 1 art. 158 C.d.S. relativa alla sosta o fermata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricaricaMa  a quali divieti si riferisce la norma? Quali sanzioni applicare? Quale segnaletica verticale e orizzontale utilizzare per lo stallo? Nell’approfondimento di Giuseppe Carmagnini le prime riflessioni operative… continua a leggere

24 Gennaio 2017
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Sosta (o fermata) negli stalli per auto elettriche: come già scritto su questo sito, dal 14 gennaio 2017 è entrata in vigore la lettera h-bis, comma 1 dell’articolo 158 del Codice della Strada, per effetto dell’art.17 del Decreto Legislativo 16.12.2016, n. 257 che riporta la “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.10 del 13.1.2017, Suppl. Ordinario n. 3.

Sosta o fermata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica

Testualmente, viene estesa la sanzione dell’articolo 158, comma 5, a chi effettua la sosta o la fermata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

Non che ne sentissimo la necessità, considerato anche che da tempo esistono le piazzole riservate ai veicoli elettrici che devono effettuare la ricarica e che fino ad adesso ci siamo serviti tranquillamente dell’articolo 7 del Codice della Strada, ma siccome è bene non farsi mancare niente, allora non costa nulla intervenire nuovamente sul Codice della Strada con una nuova modifica.

Anche il veicolo elettrico in sosta ma non in ricarica può essere sanzionato

Ovviamente la norma, ancorchè non brilli per chiarezza, si riferisce a un conseguente divieto di sosta (e di fermata) per tutti i veicoli che non siano in ricarica, così che sarà sanzionato qualsiasi veicolo, anche elettrico, che si trovi in sosta (o fermata), almeno senza essere collegato alla colonnina per la ricarica; se la colonnina consente di vedere che la ricarica è terminata, si può ritenere che la stessa sanzione si applichi anche al veicolo elettrico collegato alla colonnina di rifornimento che sosta dopo aver terminato la ricarica, in quanto è evidente che impedisce a chi ne abbia la necessità di servirsi dell’impianto.

Che poi possa esistere uno spazio per la “fermata” dei veicoli elettrici in ricarica ho dei dubbi, anche laddove vi siano sistemi per la ricarica veloce, visto che la fermata è la sospensione della marcia per esigenze di “brevissima durata” e che dove questa sospensione della marcia non sia “brevissima” va intesa come sosta.

Sanzione più alta prevista quando la fermata è di pericolo e di intralcio

Inoltre, la collocazione del precetto nel comma 1 dell’articolo 158 determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria più alta prevista per quei casi dove anche la sola fermata è di pericolo e di intralcio, mentre sarebbe stato più ragionevole collocare il divieto nel comma 2, dove peraltro si trovano sanzionate situazioni del tutto simili, come la sosta in corrispondenza o prossimità (entro i 5 metri prima e dopo l’installazione destinata all’erogazione) dei distributori di carburante o anche la sosta inoperosa negli spazi destinati al carico e allo scarico della cose.

Quali sanzioni amministrative applicare?

Comunque tanto è stato deciso e applicheremo la sanzione da 85 a 338 euro (ridotta 85 euro, entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione , 59,50 euro) se si tratta di veicoli diversi dai ciclomotori e dai motoveicoli a due ruote, per il quali è prevista la sanzione da 40 a 164 euro (ridotta 40 euro, entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione, 28 euro), oltre alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Ma che segnaletica dobbiamo utilizzare?… Continua a leggere l’approfondimento di Giuseppe Carmagnini

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