IL CASO
Ci si domanda se il privato possa riprendere immagini aventi quali obiettivi la pubblica via, e in caso affermativo come ciò possa avvenire.
La posizione della Cassazione penale (sentenza 20527/2019), ha legittimato le riprese del privato che siano finalizzate alla tutela della proprietà e della sicurezza.
Pare evidente che tale pronuncia non legittima la libera ed indiscriminata installazione, da parte del privato, di telecamere che riprendano un’area pubblica, ma richiede necessariamente l’ottenimento di una autorizzazione.
È stato chiarito, anche dall’Autorità Garante, che le installazioni di questo genere non soggiacciono ad autorizzazione del Garante, ma piuttosto ad autorizzazione da parte del Comune quale Amministrazione Pubblica cui compete la funzione di sicurezza integrata e alla quale confluisce il controllo del territorio mediante i sistemi di videosorveglianza.
Trattandosi però, nel caso della sicurezza urbana, di una funzione tipicamente pubblicistica, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati derivanti dall’esercizio della videosorveglianza non può che appartenere all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco del Comune ove le riprese sono state raccolte.
Ne conseguono, pertanto, le seguenti considerazioni:
- affinché il privato possa installare impianti di videosorveglianza che riprendano aree pubbliche, dovrà dimostrarsi il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità nella tutela dei beni giuridici;
- l’installazione e la messa in esercizio di impianti di videosorveglianza privata con obiettivo su aree pubbliche deve essere autorizzata dal Comune di competenza in esito alla valutazione delle esigenze emergenti e delle finalità perseguite;
- con l’autorizzazione comunale, il soggetto titolare dell’impianto cede la titolarità dei dati raccolti, che potranno essere trattati esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione per finalità di sicurezza urbana dagli Uffici a ciò deputati, non essendo accessibili, tanto in diretta quanto nelle registrazioni, dal soggetto proprietario dell’impianto;
- l’installazione e messa in esercizio di impianti non autorizzati dal Comune comporta la diffida all’immediato spegnimento e rimozione, con segnalazione al Garante della Privacy;
- al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare le caratteristiche dell’impianto, le modalità di registrazione, le tutele poste in essere per la conservazione dei dati raccolti, le modalità di collegamento e/o di accesso da parte del soggetto nominato responsabile al trattamento e di quelli nominati addetti al trattamento dati;
- la protezione dei dati è soggetta all’attività afferente le funzioni del DPO (Data Protection Officer) nominato dal titolare dei dati (il Sindaco del Comune);
- qualsiasi operazione di trattamento dati non dovrà comportare costi a carico della Pubblica Amministrazione titolare dei dati. Al fine di soddisfare le predette condizioni, appare opportuno che il Comune predisponga un modello di domanda che il privato potrà presentare preventivamente all’installazione e contenente tutte le informazioni sopra richiamate e le dichiarazioni necessarie a soddisfare i requisiti anzidetti.
A fronte del ricevimento dell’istanza, il Comune avvierà l’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione, che potrà assumere la forma dell’atto proprio, ovvero prevedrà una parte del modello la cui compilazione risulterà riservata all’Ufficio pubblico competente (generalmente quello cui appartiene la figura del Responsabile al Trattamento dati), nella quale si espliciti l’autorizzazione ed eventuali ulteriori prescrizioni specifiche.
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